Caso Carolina Kostner, comunicato del TNA sulle motivazioni della sentenza

ANTIDOPING

FORO10La Seconda Sezione del TNA ha depositato oggi la motivazione della decisione pronunciata lo scorso 16 gennaio 2015, con la quale Carolina Kostner è stata squalificata per un anno e quattro mesi. L’Atleta è stata infatti ritenuta responsabile di aver aiutato Alex Schwazer a sottrarsi a un controllo antidoping, e dunque dell’illecito previsto dall’art. 2.9 delle vigenti norme, ma assolta dall’accusa di non aver denunciato l’allora fidanzato per la sua frequentazione del dott. Michele Ferrari.

 

Nella decisione depositata oggi, il TNA ha sottolineato che Carolina Kostner non ha posto in essere alcuna azione che possa riferire direttamente a lei pratiche dopanti, o coperto Schwazer nell’assunzione di sostanze illecite. L’Atleta, invece, è stata condannata per aver consapevolmente mentito all’incaricato del prelievo allorché questi si presentò ad Oberstdorf per testare Schwazer il 30 luglio 2012. L’art. 2.9 delle NSA vigenti, infatti, punisce l’aiuto alla commissione di qualsiasi violazione della normativa antidoping: dunque, non solo all’uso di una sostanza vietata (violazione dell’art. 2.1 o 2.2 NSA), ma anche, ad esempio, all’elusione di un controllo (art. 2.3 NSA). La diversità di oggetto della violazione, peraltro, non ne fa venire meno la gravità: l’effettuazione di controlli a sorpresa e fuori dal contesto agonistico è infatti essenziale per un efficace contrasto al doping.

 

Allo stesso tempo, il TNA ha ritenuto che sul comportamento di Carolina Kostner abbiano influito svariati fattori, attenuando il grado di sua colpevolezza. Tra tali elementi il TNA ha dato rilievo al fatto che l’Atleta ha agito sulla base di una richiesta della persona che amava, al carattere subitaneo della richiesta, che esigeva una risposta nel giro di pochi secondi, all’assenza di elementi che facciano ritenere che il comportamento dell’Atleta sia stato premeditato, al fatto l’Atleta si è immediatamente attivata affinché Schwazer si recasse nel luogo in cui poteva essere sottoposto al controllo, e alla circostanza che l’Atleta, pur consapevole dell’aiuto all’elusione del controllo, non sapeva che Schwazer faceva uso di sostanze vietate. Tali elementi hanno giustificato la riduzione ad un anno e quattro mesi della sanzione di due anni altrimenti applicabile, sulla base di una norma che consente la riduzione massima ad un anno di squalifica. Contro la decisione del TNA è ora possibile un appello al TAS, che può essere presentato non solo dall’Atleta, ma anche dall’UPA e dalla WADA.