Nove determinazioni della Quarta Sezione

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Dante D’Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi ieri e della camera di consiglio conclusasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 107/2019, presentato, in data 30 dicembre 2019, dall'avv. Giuseppe d'Eboli contro la Federazione Italiana Tennis (FIT) e la Procura Federale della FIT avverso la decisione della Corte d’Appello Federale FIT, emessa in data 25 novembre 2019, nel procedimento n. 4/19 della Procura FIT, con motivazioni trasmesse e pubblicate in data 2 dicembre 2019, con la quale è stata irrogata, a carico del ricorrente, la sanzione dell'inibizione dalle attività federali per mesi 5, oltre al pagamento di € 1.500,00, per tentata frode sportiva, ex art. 9, comma 4, R.G. FIT, in combinato disposto con l'art. 38, comma 1, R.G. FIT; LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 600,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIT;

2) HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2020, presentato, in data 2 gennaio 2020, dal sig. Calogero Massimiliano Scibetta avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIPAV, emessa con Comunicato Ufficiale n. 8 del 2 dicembre 2019, affisso e comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale FIPAV, è stata irrogata, a carico del suddetto ricorrente, la sospensione da ogni attività federale per mesi 16, in luogo della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 18, inflitta dal giudice di primo grado endofederale, per le contestazioni di cui al capo A, B e D dell’atto di deferimento del 2 agosto 2019, in relazione al procedimento disciplinare REG 104/2018-19, in merito alle violazioni degli artt. 1, 21 e 50 Statuto FIPAV, degli artt. 1 e 74 Reg. Giur. e dell’art. 14 RAT e delle Norme Generali Campionati Regionali e Territoriali 2018/2019, in applicazione della Delibera del C.F. 16/6/2012; LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 600,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIPAV;

3) HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2020, presentato, in data 13 febbraio 2020, dal Procuratore Federale della Federazione Italiana Rugby (FIR) nei confronti del sig. Riccardo Amadeus Fabris, del sig. Andrea Barattin e della società sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d. avverso la decisione n. 2 – s.s. 2019/2020, assunta dalla CFA FIR in data 13-14 gennaio u.s., con la quale la suddetta Corte, "in accoglimento parziale del reclamo della Procura Federale [avverso la decisione dell’organo di giustizia di primo grado endofederale], ritenuta la responsabilità dell'incolpato Fabris Riccardo Amadeus per le ipotesi di incolpazione previste dall'art. 27, comma 1, lett. q e dall'art. 20, comma 1, del R.G.”, lo ha condannato alla squalifica dalle gare ufficiali per 1 anno e all'interdizione per la durata di 1 anno, nel contempo rigettando il reclamo della Grifoni Rugby Oderzo A.S.D.; NULLA PER LE SPESE;

4) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2020, presentato, in data 13 febbraio 2020, dalla società sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d. e dal sig. Riccardo Amadeus Fabris avverso la decisione n. 2 s.s. 2019/2020, assunta dalla Corte Federale d’Appello della FIR, pubblicata sul sito web federale in data 14 gennaio 2020 e comunicata, a mezzo pec, in pari data, nella parte in cui, con riferimento al sig. Fabris, in accoglimento parziale del reclamo della Procura Federale, ha inflitto, a carico dello stesso, la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali per 1 anno e dell’interdizione per la durata di 1 anno, ritenuta sussistente la responsabilità dell’incolpato per le ipotesi di cui agli artt. 27, comma 1, lett. q, e 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIR, mentre, con riferimento alla società sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d., ha rigettato il reclamo proposto dalla medesima, confermando la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell’art. 20, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIR, irrogata dal Giudice di prime cure; LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 600,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIR;

5) HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2020, presentato, in data 20 febbraio 2020, dal sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e la Procura Federale della FCI avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FCI, pronunciata il 28 gennaio 2020 e con motivazioni depositate nel C.U. n. 1/2020 del successivo 31 gennaio, nei giudizi di revisione riuniti nn. 4/19, 5/19, 6/19 e 1/20 R.G. App., con la quale sono state rigettate le istanze di revisione avanzate dal suddetto ricorrente ex art. 70 R.G. ed è stato disposto l’incameramento della tassa di accesso e la condanna dello stesso al pagamento di € 500,00, ai sensi dell'art. 45, comma 9, R.G. FCI; PER L’EFFETTO, HA DICHIARATO LA NULLITA’ DELLA DECISIONE IMPUGNATA E, DECIDENDO NEL MERITO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 62 CGS, HA RESPINTO IL RICORSO; SPESE COMPENSATE;

6) HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2020, presentato, in data 24 febbraio 2020, dal sig. Bernardo D’Aluiso avverso la decisione n. 6/19 della Corte Sportiva d’Appello della Federazione Italiana Golf (FIG), datata 21 gennaio 2020 e notificata il 23 gennaio 2020, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale del 5 novembre 2019, che aveva prosciolto il suddetto ricorrente, è stato accolto il reclamo della Procura Federale FIG e, per l’effetto, irrogata, a carico del sig. D’Aluiso, la sanzione della squalifica temporanea, di cui all’art. 17, primo comma, lett. C), Reg. Giust., consistente nella perdita del diritto a partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell’ambito della FIG per un periodo di 12 mesi; PER L’EFFETTO, HA DICHIARATO ESTINTO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG. BERNARDO D’ALUISO. LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 600,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DELLA FIG, PIU’ EURO 1.200,00 A TITOLO DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO VERSATO PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO;

7) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2020, presentato, in data 24 febbraio 2020, dal sig. Enzo Leandro avverso e per l’annullamento della decisione n. 3/2020, resa dalla Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Tennis (FIT) nel Procedimento n. 50/2019, datata 17 gennaio e notificata il 24 gennaio 2020, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione n. 30/19 del Tribunale Federale della FIT, resa l'8 novembre 2019, che aveva condannato l’istante al pagamento della sanzione pecuniaria di € 3.500,00 ed alla sanzione inibitiva della sospensione da qualsiasi attività federale per 3 mesi, è stata irrogata, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione pecuniaria di € 2.000,00, oltre alla inibizione da qualsiasi attività federale per 2 mesi e 15 giorni; LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 600,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIT;

8) HA RESPINTO IL ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2020, presentato, in data 28 febbraio 2020, dal sig. Giovanni Bianco avverso la decisione n. 1/2020 della Corte di Appello Federale, Sez. I^, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, della Federazione Italiana Nuoto (FIN), adottata il 15 gennaio 2020 nel procedimento n. 26/FIN/2019 e pubblicata sul sito della FIN il 30 gennaio 2020, con la quale, nel respingere il ricorso presentato dal suddetto ricorrente avverso la decisione di primo grado endofederale, è stata confermata la decisione n. 16/2019 del Tribunale Federale, adottata il 3 dicembre 2019, che, considerati i 2 mesi di sospensione disposti in via cautelare e già scontati, aveva irrogato, a carico del sig. Bianco, la sanzione della sospensione da ogni attività sociale e federale di ulteriori 9 mesi, con riferimento alla violazione dell’art. 21.14 R.P.N.; NULLA PER LE SPESE.

9) HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2020, presentato, in data 11 marzo 2020, dai sigg. Franco Brasili, Flavio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini, Giorgio Barbanera contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello presso la FIPAV, di cui al C.U. n. 10 del 10 febbraio 2020, con la quale, nel rideterminare le sanzioni disposte a carico dei ricorrenti in primo grado, sono state irrogate, in capo al sig. Franco Brasili, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per un periodo di 15 mesi e, in capo ai sigg. Flavio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per un periodo di 13 mesi, per la violazione degli artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, degli artt. 1 e 74 Reg. Giur., dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonchè in violazione degli artt. 1, 5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV - Strutture Territoriali e in violazione degli artt. 1, 2, 8 e 9 Reg. Gare e delle norme generali di indizione dei campionati di categoria; PER L’EFFETTO, HA RINVIATO IL PROCEDIMENTO ALLA CORTE FEERALE D’APPELLO PRESSO LA FIPAV, IN DIVERSA COMPOSIZIONE, PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO; LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 1000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DELLA FIPAV.