Decisione n. 77, anno 2018 "Legittimazione ad agire della Lega Nazionale Dilettanti"

Titolo

Legittimazione ad agire della Lega Nazionale Dilettanti

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio di Garanzia – Sezioni Unite (Decisione n. 77 – Anno 2018, pronunciata il 7.9.2018 e depositata il 30.11.2018)

Massima

La LND è da considerarsi ente esponenziale di tutte le società dilettantistiche, pertanto titolare di una specifica, autonoma posizione giuridica qualificata dall’interesse proprio, conseguenza ed effetto dell’interesse diffuso che alla stessa predetta Lega fa indiscutibilmente capo. Ne deriva che è pienamente legittimata a impugnare un atto federale che reputa lesivo degli interessi propri (quale ente esponenziale) e/o dei propri associati e rappresentati.

A tale legittimazione non osta l’eventuale disomogeneità dell’interesse fatto valere rispetto alla totalità degli associati, in quanto l’ente collettivo può di certo agire a tutela degli interessi di alcuni appartenenti al gruppo eventualmente contro altri.

Keywords

FIGC; LND; calcio femminile; commissario; legittimazione ad agire; interesse ad agire; statuto federale.

Commento

Nel caso in esame, la FIGC ed alcune società di calcio femminile ricorrevano al Collegio, impugnando la decisione della CFA, che aveva dichiarato illegittima la delibera del Commissario Straordinario della FIGC che stabiliva che, a decorrere dall’inizio della stagione sportiva 2018/2019, la Divisione Calcio Femminile venisse inquadrata nella FIGC, lasciando alla Lega Nazionale Dilettanti (di seguito anche LND) l’organizzazione del Campionato Interregionale di Calcio Femminile.

Secondo la tesi della FIGC, la LND non aveva legittimazione ad agire in quanto l’art. 31 CGS CONI individua tassativamente i soggetti legittimati a ricorrere avverso le delibere del Consiglio Federale (i componenti, assenti o dissenzienti), non contemplando le Leghe.  La FIGC osservava poi che, ad ogni modo, la Lega deve perseguire gli interessi dell’intera categoria rappresentata, mentre nel caso di specie mancava il requisito dell’omogeneità dell’interesse fatto valere rispetto all’intera platea degli associati.

Secondo il Collegio, la LND era pienamente legittimata ad impugnare l’atto federale ritenuto lesivo degli interessi propri (quale ente esponenziale) e/o dei propri associati e rappresentati, in quanto l’ente collettivo può agire a tutela degli interessi di alcuni appartenenti al gruppo eventualmente contro altri.

Con riferimento alle società, il cui intervento era stato escluso in appello, il Collegio ha affrontato il tema dell’interesse ad agire delle stesse, sottolineando che l’interesse alla conservazione del provvedimento del Commissario derivava dal fatto che il nuovo assetto configurato dalla delibera avrebbe segnato il raggiungimento di un importante traguardo in termini di crescita e di sviluppo del calcio femminile.

Passando al merito e alla legittimità o meno del provvedimento del Commissario, il Collegio ha spostato l’angolo visuale dell’indagine, ritenendo che non si dovesse condurre un ragionamento sulla necessità ed urgenza dell’intervento del Commissario, ma si doveva verificare il rispetto, da parte degli Organi FIGC, delle disposizioni regolamentari. Sotto questo profilo, il Commissario, con la delibera in esame, non ha operato alcuna modifica delle disposizioni statutarie che prevedono (vedi art. 10, comma 3) che “la Divisione calcio femminile sia inquadrata nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata”; nè può essere ritenuto che la delibera di cui trattasi abbia creato un organo nuovo in seno alla Federazione, avendo esclusivamente diversamente collocato un organismo già esistente, deputato all’organizzazione del calcio femminile nazionale.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

 

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