Decisione n. 26, anno 2019 "Nullum crimen, nulla poena sine lege nell’ordinamento sportivo"

Titolo

Nullum crimen, nulla poena sine lege nell’ordinamento sportivo

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio di Garanzia – Prima Sezione (Decisione n. 26 – Anno 2019, pronunciata il 13.3.2019 e depositata il 5.4.2019)

Massima

Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, pur trovando applicazione il principio generale penalistico del nullum crimen, nulla poena sine lege, che si traduce nell’impossibilità di adottare una sanzione per una condotta non prevista dai regolamenti, è escluso che un comportamento, seppur non specificatamente regolamentato, ma che comunque conduce all’impossibilità di disputare una gara, resti impunito.

Keywords

Ordinamento sportivo e statale; principio di legalità;

Commento

Nel caso in esame la società sportiva dilettantistica Pro Recco, presentava ricorso al Collegio di Garanzia del CONI avverso la decisione delle Corte Federale d’Appello della FIN.

Andando per ordine, la gara di serie A di pallanuoto del 20 ottobre 2018 fra Pro Recco (squadra ospitante) e CN Posillipo non veniva giocata per decisione dei direttori di gara, che avevano rilevato un problema tecnico occorso ad una pedana della piscina.

A seguito del reclamo presentato dalla Pro Recco il Giudice sportivo aveva disposto, a carico della stessa, la perdita della gara con il risultato di 0-5 e l’ammenda di €1.000,00, sanzioni poi confermate anche dalla Corte Federale d’Appello.

Fra i motivi posti a fondamento dell’impugnazione avanti al Collegio, la ricorrente rilevava la violazione del principio di legalità e dei suoi corollari da parte della Corte Federale d’Appello, dal momento che, all’epoca dei fatti, non esisteva una previsione normativa in cui inquadrare la vicenda e, quindi, una violazione addebitabile. La ricorrente evidenziava che nell’ordinamento federale il rispetto del principio di legalità è garantito dalla previsione di cui all’art. 2, co. 2., del Regolamento di Giustizia FIN, in cui si prevede che “nessuno può essere sanzionato per un fatto che, secondo la normativa del tempo in cui fu commesso, non costituiva infrazione”.

Il Collegio, ritenendo condivisibile la doglianza della Pro Recco, si esprimeva citando una precedente decisione del medesimo Organo che richiamava l’applicabilità del principio penalistico del nullum crimen, nulla poena sine lege, e, in riferimento alla fattispecie in esame, chiariva che né il Regolamento Generale sulla Pallanuoto, né altre norme della FIN prevedevano, all’epoca della gara in questione, alcuna norma che regolasse le carenze organizzative da cui era derivata l’impraticabilità del campo di gara e la conseguente impossibilità di disputare l’incontro, né tantomeno le relative sanzioni.

Tuttavia, sottolineava il Collegio, la sola circostanza che la Posillipo non avesse potuto disputare la gara nonostante si fosse regolarmente presentata sul campo di gioco, e che tale fatto fosse imputabile alla società ospitante, non poteva restare immune alle conseguenze disciplinari.

Secondo i giudici di ultima istanza, la Pro Recco, per andare esente da sanzione, avrebbe dovuto dimostrare che la carenza organizzativa fosse dovuta ad una causa di forza maggiore, ma ciò non è stato fatto nel corso dei giudizi di merito. Pertanto, il Collegio di Garanzia rinviava la causa avanti la Corte Federale d’Appello affinché potesse rideterminare la sanzione da infliggere alla società Pro Recco. 

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

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