TAR Lazio, 23 maggio 2019, n. 2977 "Il TAR Lazio accoglie l’istanza di sospensione della decisione del Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie B di non dar luogo ai play out per la stagione sportiva 2018/2019"

 Titolo

Il TAR Lazio accoglie l’istanza di sospensione della decisione del Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie B di non dar luogo ai play out per la stagione sportiva 2018/2019.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

TAR Lazio, Sez. I-ter, Decreto del 23 maggio 2019, n. 2977

Keywords

Serie B; play out; play off; Salernitana 1919; Foggia Calcio; LNPB; TAR Lazio

Commento

Il Foggia Calcio S.r.l. ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, contro la Lega Professionisti Serie B e nei confronti della U.S. Salernitana 1919 S.r.l., al fine di ottenere l’annullamento del verbale del Consiglio Direttivo della Lega del 13 maggio 2019, con cui è stato deliberato il non luogo a procedere alla disputa delle partite di play out originariamente previste per il campionato di calcio di Serie B, stagione sportiva 2018/2019. Nel giudizio si sono costituiti sia il Comune di Foggia che il Comune di Salerno.

Ai fini che interessano, è opportuno rilevare che il Foggia Calcio ha adito il TAR Lazio, ai sensi degli artt. 133, co. 1., lett. z-septies, e 135, co. 1, lett. q-sexies, cod. proc. amm., così come introdotti dall’art. 1, co. 649, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, censurando l’operato della Lega, sia sotto il profilo della carenza di potere a decidere sui criteri di retrocessione e promozione, sia con riguardo alla disparità di trattamento ai danni del Foggia Calcio rispetto a quanto deliberato nei confronti dell’Associazione Calcistica Perugia Calcio. Quest’ultima, infatti, a seguito dell’ultimo posto dell’Unione Sportiva Città di Palermo S.p.A., sancito dal Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, con il Comunicato Ufficiale del 13 maggio 2019, n. 63, e del conseguente scorrimento della classifica finale, è stata fatta rientrare tra le squadre partecipanti ai play off per la promozione in Serie A.

Pertanto, il Foggia Calcio, date le incombenti tempistiche relative alla stagione sportiva in corso, giunta quasi al termine e in considerazione delle esigenze organizzative della squadra nelle more di una decisione di merito, ha formulato istanza cautelare ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., chiedendo la sospensione dell’immediata esecuzione della decisione del Consiglio Direttivo della Lega. Il verbale impugnato, infatti, in immediata esecuzione della decisione del Tribunale Federale Nazionale resa nel C.U. 63/2019 (relativa all’accertamento dell’illecito amministrativo della squadra del Palermo), aveva bloccato la disputa dei play out, individuando “iussu iudicis” la quarta società da retrocedere nella compagine US Città di Palermo Spa.

Con il Decreto in esame, il TAR Lazio, ritenendo sussistente un pregiudizio grave e irreparabile per il Foggia Calcio, a cui sarebbe sin da subito preclusa la possibilità di disputare i play out e considerando “necessario preservare le condizioni sportive ed agonistiche della squadra per sostenere le partite di play out” nelle more del giudizio di merito, ha accolto la domanda cautelare della ricorrente, disponendo la sospensione della decisione impugnata.

Dunque, in accoglimento dell’istanza cautelare della ricorrente, il Giudice amministrativo di primo grado ha rilevato che la modifica della graduatoria del campionato, a seguito della retrocessione dell’Unione Sportiva Città di Palermo S.p.A., provocherebbe uno scorrimento della classifica che comporta la disputa dei play out tra squadre diverse rispetto a quelle individuate nella precedente graduatoria, le quali, per effetto dello scorrimento medesimo, si trovano nella posizione di quart’ultima e quant’ultima.

Sull’assunto poi che la decisione della Lega – attribuendo valore alla retrocessione dell’Unione Sportiva Città di Palermo S.p.A., disposta per il tramite della giustizia sportiva – ha consentito all’A.C. Perugia Calcio di disputare i play off, nonostante questa non si fosse collocata in posizione utile prima della decisione del TFN sul Palermo, ha ritenuto configurabile una situazione di disparità di trattamento tra i criteri per la retrocessione e quelli per la promozione, nella misura in cui, a seguito delle modifiche alla graduatoria, ha consentito al Perugia  di giocare la partita dei play off e, invece, privato il Foggia Calcio di disputare i play out, precludendogli così la possibilità di rimanere in serie B.

Autori

Avv. Saverio Sicilia

Dott. Enrico Spagnolello

Scarica qui il testo completo in PDF