Corte d'Appello L'Aquila, 28 novembre 2018, n. 2214. "La risarcibilità del danno per l'errato rilascio di certificati di idoneità alla pratica agonistica dello sport del calcio”

Titolo

“La risarcibilità del danno per l'errato rilascio di certificati di idoneità alla pratica agonistica dello sport del calcio”

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Corte d'Appello di L'Aquila, sent. 28 novembre 2018, n. 2214.

 

Massima

“E' possibile condannare al risarcimento del danno coloro i quali rilasciano un certificato di idoneità sportiva a un soggetto con delle anomalie cardiache che successivamente decede durante una partita di calcio. Nella specie, la Corte conferma la sentenza del Tribunale di primo grado che condannava i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale verso i congiunti del defunto in quanto pienamente integrato il nesso di causalità fra la condotta colposa del medico dello sport e l'evento morte”.

Keywords

Risarcimento danni – responsabilità civile  – danno non patrimoniale – attività sportiva – calcio – certificati pratica agonistica

Commento

La sentenza oggetto di commento della Corte d'Appello di L'Aquila  deriva dalla richiesta degli appellanti di riformare la sentenza di primo grado per la condanna al risarcimento danni dovuti in seguito al  decesso di un soggetto che era impegnato in una partita di calcio e che era stato colpito da un attacco cardiaco.

Più in particolare, la sentenza del Tribunale di prime cure condannava la ASL e il medico sportivo del Centro di Medicina dello Sport  (che rilasciava il certificato di idoneità per la pratica agonistica dello sport del calcio) al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dagli attori in conseguenza della morte del loro congiunto.

Infatti, nel provvedimento impugnato emergeva che gli appellanti non avrebbero dovuto rilasciare il certificato di idoneità al defunto in quanto, durante la visita di controllo per il rilascio del certificato, allo stesso soggetto erano state riscontrate delle anomalie cardiache.

Per questi motivi, risultava integrato l'elemento del nesso di causalità fra la condotta negligente del medico curante e l'evento morte: infatti, se gli appellanti non avessero rilasciato tale certificato (secondo un giudizio del più probabile che non), la vittima non avrebbe potuto giocare a calcio e quindi non sarebbe stata colpita da un attacco cardiaco.

Pertanto, le parti soccombenti proponevano appello (in particolare, ASL in via principale e il medico dello Sport in via incidentale) chiedendo alla Corte d'Appello la riforma della sentenza impugnata per vari motivi.

Fra questi, gli appellanti sostenevano che non era riscontrabile un nesso causale fra le visite svolte e l'evento morte e che, inoltre, poteva essere riscontrabile una condotta colposa della vittima poiché egli conduceva uno stile vita non consono alla sua età.

Si costituivano in giudizio gli appellati, continuando a sostenere la piena responsabilità del medico curante e della ASL per aver agito con colpa nel rilascio di certificati per i quali, in realtà, non ricorrevano i relativi presupposti.

La Corte decideva rigettando l'appello proposto in base alle prove acquisite che risultavano tali da dimostrare l'inidoneità (viste le condizioni di salute del defunto) a ottenere i certificati richiesti.

Inoltre, non poteva essere riscontrabile in capo al defunto una condotta colposa per lo stile di vita tenuto; anzi, i medici (poiché coscienti ed informati  dello stile di vita della vittima) avrebbero dovuto tenere maggiormente in considerazione tali elementi ai fini del rilascio del certificato di idoneità.

I Giudici riconoscevano, inoltre, la sussistenza di un danno  morale (da identificarsi nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo) e dinamico-relazionale (consistente nell'alterazione delle condizioni e abitudini, quanto meno interne al nucleo familiare, che resta privo di uno dei suoi componenti di vita quotidiana) dei congiunti.

In conclusione, per i motivi sopra descritti, gli appellanti venivano condannati in solido al risarcimento del danno e alle spese di giudizio.

Precedenti conformi

Cass. pen. 32154/2011; Cass. pen. 38154/2009.

Essenziali riferimenti bibliografici

F. GALLETTI, L'obbligo di acquisizione della certificazione di idoneità psicofisica per l'esercizio dell'attività agonistica: contenuto, destinatari e connesse responsabilità civili, in Resp. Civ. e prev., fasc. 3, 2018, p. 969.

Autore

Greta Carriero, Dott.ssa in giurisprudenza

 

 

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