Vincenzo De Santis ricorre contro FIGC per inibizione di 4 anni decisa da CFA FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Vincenzo De Santis (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Potenza Calcio) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'impugnazione della decisione n. 019/CFA, resa in data 21 settembre 2020 dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello della FIGC, con la quale, in reiezione del reclamo n. 6 interposto dall'odierno ricorrente, sono state confermate, a carico del medesimo, le sanzioni dell'inibizione per 4 anni e dell'ammenda di € 50.000,00, per la violazione, in concorso con altri tesserati, dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS FIGC vigente all'epoca dei fatti (art. 30, commi 1, 2 e 5, CGS FIGC in vigore oggi).

La vicenda trae origine dai capi di incolpazione spiccati dalla Procura Federale FIGC a carico del sig. De Santis e di altri tesserati in merito alla contestata irregolarità della partita AZ Picerno-Bitonto del 5 maggio 2019, valevole per la classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H.

Il ricorrente, sig. De Santis, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:

- in via principale, di annullare/revocare la decisione impugnata, nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa e, per l’effetto, di annullare le sanzioni inflitte a suo carico nell’ambito del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti;

- in via gradata, di annullare/revocare la decisione impugnata nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa, rinviando il procedimento alla Corte Federale di Appello per l’esame del merito, con l’indicazione dei principi di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione;

- in ogni caso, in riforma della decisione impugnata, nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa, di annullare/revocare la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00, disposta a suo carico nell’ambito del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti.