TNAS: Decisioni relative all'istanza sospensiva della controversia ASSI Basket Ostuni Srl/FIP

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in merito alla controversia ASSI Basket Ostuni Srl / FIP, vista la richiesta di misure cautelari contenute nell’istanza di arbitrato  (sospensione dell’inibizione al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di giocatori o allenatori e della sanzione pecuniaria di € 36.000): rilevato, per quanto attiene alla richiesta di misura cautelare nei riguardi del provvedimento che preclude il tesseramento e il deposito di nuovi contratti di giocatori o allenatori fino al riequilibrio della situazione patrimoniale e al rispetto dei parametri, insussistenti le condizioni per accordare l’intervento richiesto, sia per quanto concerne il fumus che il danno grave e irreparabile; rilevato, per quanto attiene alla richiesta di misura cautelare nei riguardi della sanzione pecuniaria, di accordare la misura cautelare invocata in attesa che sulla stessa pronuncia in via definitiva il Collegio arbitrale, dominus della controversia; visto l’art. 23, comma 2, del Codice TNAS; ha rigettato l’istanza sospensiva con riguardo al provvedimento interdittivo al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di giocatori o allenatori. ha accolto l’istanza sospensiva con riguardo alla sanzione pecuniaria. Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice TNAS il decreto è efficace fino alla pronuncia dell’organo arbitrale.