TNAS: Prima udienza per gli arbitrati Amodio e Juve Stabia / FIGC ; M.Vago, V.Vago, Galli /FIGC

Il Collegio arbitrale, presieduto dal Prof. Avv. Luigi Fumagalli, composto dai membri: Prof. Avv. Ferruccio Auletta e Avv. Dario Buzzelli, per la controversia Sig. Roberto Amodio e S.S. Juve Stabia Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio ha tenuto oggi la prima udienza presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Il Collegio arbitrale ha preliminarmente esperito il tentativo di conciliazione e, sentite le parti e preso atto delle loro differenti posizioni, lo ha dichiarato concluso con esito negativo. Il Collegio arbitrale, accolta la richiesta delle parti, ha invitato le stesse alla discussione e, dopo aver disposto l’acquisizione agli atti di un documento prodotto dal difensore delle parti istanti e ritenuto necessario dover concedere alla parte intimata un termine per poter esaminare e contro dedurre in merito, ha sospeso, sull’accordo delle parti, l’udienza riconvocandola per il 10 febbraio 2012, alle ore 14:30. La controversia ha per oggetto: per il legale rappresentante p.t. l’inibizione ad anni tre per aver “posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Juve Stabia – Sorrento del 5 aprile 2009 e comunque per aver consentito ai Sigg.ri …di compiere nell’interesse della propria società atti idonei ad alterare lo svolgimento della suddetta gara conseguendone un vantaggio diretto in classifica del campionato di Prima Divisione Lega Pro…con l’aggravante dell’art. 7, comma 6, del CGS stante l’avvenuta alterazione del risultato della gara di cui sopra con il conseguimento per la propria società di un ingiusto vantaggio in classifica.”; per la società la penalizzazione a punti tre in classifica “per responsabilità oggettiva e presunta, derivanti dalla condotta del proprio tesserato e di terzi.” Si è svolta oggi la prima udienza per la controversia Sig. Mario Vago, Sig. Valter Vago e Sig. Pierluigi Galli /Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’Arbitro unico, Prof. Avv. Luigi Fumagalli, ha preliminarmente esperito il previsto tentativo di conciliazione: sentite le parti e preso atto delle loro differenti posizioni, lo ha dichiarato concluso con esito negativo. L’Arbitro unico ha, comunque, invitato le parti a una nuova riflessione per verificare ulteriormente la possibilità di addivenire a una conciliazione. Accolta l’istanza delle parti, l’Arbitro unico le ha invitate alla discussione. Sentite le parti, preso atto dell’istanza del difensore delle parti istanti di poter depositare una documentazione necessaria ai fini della controversia, disposta l’acquisizione di una ulteriore documentazione e dopo aver concesso termine alle parti istanti per il deposito della documentazione richiesta e alla parte intimata per il deposito di memoria di replica, l’Arbitro unico si è riservato. I ricorrenti impugnano il C.U. n. 70/2011 del 27 ottobre 2011 e il C.U. n. 82/2011 dell’11 novembre 2011 della Corte di Giustizia Federale con cui sono stati sanzionati in via definitiva ad anni 1 e mesi 6 di inibizione ciascuno a seguito del deferimento della Procura Federale per avere gli stessi “… pur essendo estranei alla compagine calcistica e mai per essa tesserati, (hanno) gestito fino al 16 luglio 2008 – momento della cessione a terzi delle quote della società Pro Patria, successivamente poi dichiarata fallita – contro il dettato normativo federale, i ricavi inerenti alla cessione dei calciatori, alle sponsorizzazioni e a quanto altro derivante dal settore giovanile nonché, in generale, le decisioni in merito all’operatività, sia economica che tecnica, della amministrazione societaria relativa alle varie squadre giovanili che militavano nei campionati FIGC.”