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TNAS: Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport ha ricevuto due nuove istanze arbitrali:

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport ha ricevuto due nuove istanze arbitrali: - S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl ha fatto istanza di arbitrato nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La controversia ha per oggetto le decisione con cui la Corte di Giustizia Federale ha confermato la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica in esito al deferimento del Procuratore Federale a titolo di responsabilità diretta(art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva) in ordine alla violazione (art. 85, lett. c, paragrafo IV delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 90, comma 2, delle NOIF) ascritta ai suoi legali rappresentanti pro-tempore Sig.ra Valentina Maio e Sig. Guglielmo Maio, per non avere questi provveduto al pagamento a propri tesserati degli emolumenti relativi ad alcune mensilità. - Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl ha fatto istanza di arbitrato nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La controversia ha per oggetto l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità e dell’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale, con riferimento sia alla mancata affermazione della preliminare inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la delibera di proscioglimento della società pronunciata, in primo grado, dalla Commissione Disciplinare Nazionale, sia all’accoglimento nel merito del reclamo medesimo, con conseguente irrogazione alla società ricorrente della penalizzazione di due punti in classifica, in esito ai deferimenti della stessa Procura Federale a carico della società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alle violazioni (art. 85, lett. c, paragrafi IV e V delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 90, comma 2, delle NOIF) ascritte al suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Gaudiano Capone per non aver questi provveduto al pagamento a propri tesserati degli emolumenti relativi ad alcune mensilità.