Ricorsi Matteini e De Nicola contro l’inibizione della FIGC

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha  ricevuto un ricorso da parte del sig. Davide Matteini (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in favore della società Atletico San Paolo Padova) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Federale FIGC, la Procura Generale dello Sport del CONI, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata, nella relativa motivazione (C.U. n. 019/CFA del 9 settembre 2015), che ha comminato, nei confronti del ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 3 anni  e 6 mesi  oltre all'ammenda pari ad € 60.000,00.

 

Il ricorrente chiede al Collegio: in via preliminare, di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa al Tribunale Federale nazionale – Sez. disciplinare – per nuovo esame nel merito;

in via principale e nel merito, in accoglimento del ricorso proposto, di annullare l’impugnata decisione e, per l’effetto, di prosciogliere il ricorrente dall’incolpazione formulata;

in via subordinata, previa riqualificazione giuridica del fatto, di derubricare la fattispecie di illecito sportivo nella diversa fattispecie di omessa denuncia  e, per l’effetto, annullare la decisione in oggetto e rinviare alla Corte Federale d’Appello – Sez. Disciplinare, affinché provveda in ordine al trattamento sanzionatorio.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha  ricevuto un ricorso da parte del sig. Ercole De Nicola (all’epoca dei fatti responsabile area tecnica, tesserato per la società l’Aquila Calcio 1927 s.r.l.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), e la Corte Federale d’Appello FIGC avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata, nella relativa motivazione (C.U. n. 019/CFA del 9 settembre 2015), che ha comminato, nei confronti del ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 5 anni , oltre alla preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e l'ammenda pari ad € 100.000,00.

 

Il ricorrente chiede al Collegio di provvedere all’annullamento e/o alla riforma del provvedimento impugnato, con conseguente rideterminazione della sanzione disciplinare da irrogare in termini di riduzione sia della inibizione che dell’ammenda, con la cassazione della pena accessoria della preclusione.