Procura Generale dello sport fa ricorso contro Di Mattia, Mammola e FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha  ricevuto un ricorso da parte della Procura Generale dello Sport del CONI contro il sig. Antonio Di Mattia, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, III sezione, di cui al C.U. n. 042/CFA del 21 ottobre 2015, nella parte in cui ha stabilito, in integrale riforma della decisione impugnata, il proscioglimento del sig. Di Mattia dagli addebiti contestatigli nel giudizio di primo grado endofederale, annullando la sanzione precedentemente inflitta. 

La Procura Generale chiede:

in via preliminare, di riunire il ricorso in questione con l’altro, autonomo, presentato contro la FIGC ed il sig. Mammola;

in via principale, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, di decidere la controversia senza rinvio, e di condannare il sig. Di Mattia alla sanzione della sospensione per mesi 36, per la violazione dell'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, ovvero, in alternativa, alla sanzione che il Collegio riterrà più congrua;

in via subordinata, di accogliere la presente impugnazione e, per l’effetto, di rinviare la controversia all’organo che ha emesso la decisione, enunciando specificamente il principio al quale il giudice di rinvio dovrà informarsi

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha, altresì, ricevuto il ricorso della Procura Generale dello Sport del CONI contro il sig. Roberto Mammola, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avverso la medesima decisione della Corte d'Appello FIGC, III sezione, (di cui al ripetuto C.U. n. 042/CFA del 21 ottobre 2015), nella parte in cui ha condannato il sig. Mammola alla sanzione di mesi 10 di squalifica, in parziale accoglimento del ricorso in appello, mitigando la sanzione di anni 4 di squalifica irrogata nel giudizio di primo grado endofederale.

La Procura Generale chiede:

in via preliminare, di riunire il ricorso in questione con l’altro, autonomo, presentato contro la FIGC ed il sig. Di Mattia;

in via principale, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, in integrale riforma della decisione impugnata, di decidere la controversia senza rinvio e di condannare il sig. Mammola alla sanzione della sospensione per mesi 12, per la violazione dell'art. 1-bis del Codice della Giustizia Sportiva, e per mesi 36, per la violazione dell'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC ovvero alla sanzione che il Collegio riterrà più congrua;

in via subordinata, di accogliere la presente impugnazione e, per l’effetto, di rinviare la controversia all’organo che ha emesso la decisione, enunciando specificamente il principio al quale il giudice di rinvio