La Procura Generale ricorre contro la signora Eleonora Manelli e la FIH

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport contro la signora Eleonora Manelli e la Federazione Italiana Hockey per l'impugnazione della decisione n. 21/2016, emessa dalla Corte Federale d'Appello della FIH, di cui al C.U. n. 161 (2015/2016) del 12 aprile, che, a conferma della decisione emessa dal Tribunale Federale, ha prosciolto l'incolpata dagli illeciti alla stessa contestati nell'atto di incolpazione della Procura Federale FIH.

 

La Procura Generale dello Sport chiede al Collegio di Garanzia:

 

- in via principale, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in integrale riforma della decisione impugnata, di decidere la controversia senza rinvio e quindi di condannare la sig.ra Eleonora Manelli alla sanzione di mesi 6 di sospensione, per violazione degli artt. 1 e 57 del Regolamento di Giustizia FIH e in relazione all'art. 20, 26, comma 4, del Regolamento Organico FIH vigente all'epoca dei fatti, ovvero alla sanzione che il Collegio riterrà congrua;

- in via subordinata, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, di rinviare all'organo che ha emesso la decisione, enunciando specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.