Presentati due nuovi ricorsi

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto due ricorsi.

 

Il sig. Salvatore Astarita (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Akragas - Città dei Templi) ha presentato ricorso contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale presso la medesima Federazione, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 105/CFA del 15 aprile u.s., con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale il ricorrente è stato sanzionato in continuazione con la squalifica di 3 anni  per l'associazione ex art. 9 del Codice della Giustizia Sportiva (associazione finalizzata alla commissione di illeciti), oltre, sempre in continuazione, alla squalifica di ulteriori anni 3 per le altre accertate violazioni e all'ammenda pari ad € 60.000,00.

 

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, ritenuta la illegittimità della decisione di cui sopra, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, di disporne l'annullamento senza rinvio ovvero con rinvio, ex art. 62 del Codice di Giustizia del CONI, unitamente a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti.

 

Il sig. Antonio Ciccarone (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, nell’ambito della società Neapolis s.r.l., attività rilevante, poiché riconducibile, direttamente o indirettamente, al controllo della ripetuta società) ha presentato ricorso contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale presso la medesima Federazione, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 105/CFA del 15 aprile u.s., con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale lo stesso ricorrente è stato sanzionato in continuazione con la inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni cinque, oltre, sempre in continuazione,a inibizione di ulteriori 5 anni e mesi 6 per le altre accertate violazioni e all'ammenda pari ad € 85.000,00.

 

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, ritenuta la illegittimità della decisione di cui sopra, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, di disporne l'annullamento senza rinvio ovvero con rinvio, ex art. 62 del Codice di Giustizia del CONI, unitamente a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti.