Il sig. Eugenio Ascari ricorre contro la FIGC per l'inibizione di 3 anni

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Eugenio Ascari (all’epoca dei fatti Agente di calciatori e società) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 106/CFA del 18 aprile, con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale è stata irrogata nei confronti dello stesso ricorrente la sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della F.I.G.C per tre anni, con ammenda pari ad € 50.000,00, per illecito sportivo, ancorché non aggravato.

 

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:

 

- in via principale, di annullare la decisione impugnata e, per l'effetto, di annullare e/o di revocare le sanzioni a suo carico, consistenti nell'inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito federale per anni 3, nonché nell'ammenda pari ad € 50.000,00; ovvero, in subordine, di ridurre le suddette sanzioni nella misura ritenuta di giustizia, derubricando il comportamento del ricorrente a violazione dell'art. 1bis, comma 1 (principio di lealtà e correttezza), del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, anche con riferimento all'art. 7, comma 7, del ripetuto Codice (obbligo di denuncia) e/o all'art. 6 del Codice di Giustizia (divieto di scommesse e obbligo di denuncia);

 

- in via subordinata, di annullare la decisione impugnata, rinviando il procedimento alla Corte Federale d'Appello FIGC per il nuovo esame di merito, con indicazione del corretto principio da applicare nel senso descritto in motivazione.