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Ercole Di Nicola presenta ricorso contro al FIGC per l’inibizione

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dal sig. Ercole Di Nicola (all’epoca dei fatti responsabile area tecnica, tesserato per la società l’Aquila Calcio 1927 s.r.l.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale FIGC, per l'annullamento e/o la riforma della decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello Nazionale FIGC, pubblicata con C.U. n. 114/CFA in data 29 aprile, con cui è stato respinto il reclamo dell'odierno ricorrente avverso la decisione assunta in primo grado endofederale (di cui al C.U. n. 48/TFN del 1° febbraio 2016), che aveva affermato la responsabilità dello stesso sig. Di Nicola, comminandogli, in continuazione, l’inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale per anni 5 e l'ammenda pari ad € 100.000,00.

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:

di accertare e dichiarare l'illegittimità della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e, per l'effetto,:

-          di disporre l'annullamento senza rinvio della suddetta decisione, secondo quanto previsto dall'art. 62 del ripetuto Codice, dichiarando la nullità dell'ordinanza dibattimentale dell'11 gennaio 2016, della decisione di primo grado e di quella d'appello, con integrale cancellazione delle sanzioni ivi statuite;

-          in subordine, di annullare senza rinvio le decisioni di primo e secondo grado, disponendo la sospensione del provvedimento disciplinare, ex art. 38, n.5, lett a), del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, fino all'esito del procedimento penale;

-          in ulteriore subordine, di annullare senza rinvio la decisione impugnata, dichiarando l'illegittimità dell'atto di contestazione degli addebiti disciplinari per abuso del processo e, per l'effetto, di dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del presente procedimento disciplinare, nonché di annullare la decisione medesima senza rinvio, per l'assoluta infondatezza, la mancanza di prova e/o la propria estraneità in ordine ai fatti contestati e, per l'effetto, di essere prosciolto dai capi d'incolpazione formulati a proprio carico e recepiti nella decisione impugnata;

-          in via graduata, di derubricare tutte le condotte a lui contestate in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e, per l'effetto, di ritenere la sanzione irrogabile assorbita in quelle comminate con le decisioni di cui ai comunicati ufficiali nn. 16/TFN 2015/2016 e 17/TFN 2015/2016;

-          in ulteriore subordine, e anche in applicazione del principio della continuazione, ritenere la sanzione irrogabile assorbita in quelle già comminate o, comunque, di applicare in continuazione il minimo della sanzione;

-          infine, di annullare e/o riformare tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi alla gravata pronuncia.

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