Presentati i ricorsi Piangerelli /FIGC e Gabrielli/FIGC

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Luigi Piangerelli (all’epoca dei fatti allenatore, tesserato presso l'A.C. Cesena S.p.a.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.). Il ricorso si riferisce alla decisione della Corte Federale d'Appello FIGC (C.U. n. 141/CFA del 16 giugno 2016) che, nel respingere il reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare c/o Settore tecnico FIGC, pubblicata sul C.U. n. 264 dell'11 maggio u.s., ha confermato la sanzione della squalifica di mesi 5 al ricorrente, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, in relazione all'art. 96 delle NOIF.

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:

 

in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la decisione impugnata e, per l'effetto, di annullare e/o revocare la sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale per 5 mesi;

 

in via subordinata, di annullare la predetta decisione, rinviando il procedimento al nuovo esame di merito alla Corte d’Appello Federale della FIGC, con indicazione del corretto principio di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso presentato dal sig. Matteo Gabrielli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Emilia Romagna (C.R.E.R.).Il ricorso è rivolto contro la decisione della Corte Sportiva d'Appello presso il C.R. Emilia Romagna (C.U. n. 49 del 15 giugno 2016), che, in seguito al giudizio di annullamento con rinvio al Giudice a quo della precedente decisione, da parte del Collegio di Garanzia - Seconda Sezione (decisione n. 23/2016 del 13.5.16, depositata il 31.5.16), ha confermato, al ricorrente, la sanzione della squalifica per 10 giornate, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, di annullare senza rinvio, o comunque di riformare la decisione impugnata e, ove occorra, quella del Giudice Sportivo di prime cure, con ogni conseguente provvedimento.