Le Sezioni Unite hanno assunto in data odierna 5 determinazioni

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal presidente Franco Frattini, ha assunto le seguenti determinazioni:

Ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 7-2016, presentato, in data 9 marzo 2016, dal sig. Andrea Messersì contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FISE del 12 febbraio 2016 che, nel confermare quanto statuito dal Tribunale Federale nel corso del primo grado di giudizio, ha comminato al ricorrente la sanzione della sospensione per 30 giorni e l'ammenda pari ad € 500,00 per la violazione dell'art. 4.4 del regolamento ECM, recante disposizioni relative ai trattamenti di urgenza, nonché delle disposizioni contenute nel paragrafo "generalità" del regolamento veterinario e delle disposizioni relative all'autorizzazione per l'uso di medicazioni non incluse nella Lista delle sostanze proibite di cui al regolamento veterinario.
CIO’ PREMESSO, IL PROCEDIMENTO IN OGGETTO, NELL’AMBITO DEL QUALE LA FEDERAZIONE NON SI ERA COSTITUITA, E’ STATO DICHIARATO ESTINTO.

 

Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 22-2016, presentato, in data 26 maggio 2016, dal sig. Mirko Garaffoni (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SS Maceratese) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Generale dello Sport presso il CONI, la Procura Federale FIGC, nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata nelle motivazioni con C.U. n. 113/CFA del 26 aprile 2016, che ha irrogato in capo al ricorrente la sanzione della squalifica per anni 3, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso.
Ha condannato, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente FIGC, liquidate nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

 

Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23-2016, presentato, in data 27 maggio 2016, dal sig. Ercole Di Nicola (all’epoca dei fatti responsabile area tecnica, tesserato per la società l’Aquila Calcio 1927 s.r.l.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale FIGC, per l'annullamento e/o la riforma della decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello Nazionale FIGC, pubblicata con C.U. n. 114/CFA in data 29 aprile u.s., con cui è stato respinto il reclamo dell'odierno ricorrente avverso la decisione assunta in primo grado endofederale (di cui al C.U. n. 48/TFN del 1° febbraio 2016), che aveva affermato la responsabilità dello stesso sig. Di Nicola, comminandogli, in continuazione, l’inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale per anni 5 e l'ammenda pari ad € 100.000,00.
Ha condannato, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente FIGC, liquidate nella misura di euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

 

Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24-2016, presentato, in data 28 maggio 2016, dall'avv. Vincenzo Nucifora (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società S.E.F. Torres 1903 S.r.l.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal medesimo ricorrente, è stata rideterminata, in capo allo stesso, la sanzione della squalifica, nella misura di anni 3 (da anni 4 e mesi 2, in primo grado), e dell'ammenda, nella misura pari ad € 60.000,00 (da € 50.000,00 in primo grado), per l'asserita violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, relativamente alla gara Monza-Torres del 17.12.2014, nonché dell'art. 7, comma 7, del ripetuto Codice, relativamente alla gara Torres-Pro Patria dell'11.01.2015; ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 26-2016, presentato, in data 28 maggio 2016, dal sig. Andrea Ulizio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 118/CFA (2015/2016), pubblicata il 4 maggio 2016, con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata irrogata al ricorrente la sanzione della squalifica per anni 4 e dell'ammenda pari ad € 50.000,00.
Ha condannato, altresì, i ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente FIGC, liquidate nella misura di euro 2.000,00, per ciascuno, oltre accessori di legge.
Tali ricorsi erano stati riuniti per connessione oggettiva.

 

 

Ha invece accolto e, per l'effetto, ha rinviato alla Corte Federale d'Appello della FIGC, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27-2016, presentato, in data 4 giugno 2016, dal sig. Fabrizio Maglia (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Vigor Lamezia) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata con C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale è stata irrogata in capo al ricorrente, in parziale accoglimento del ricorso in appello in sede endofederale, la sanzione dell'inibizione di mesi 3, per asserita violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC. Ha accolto e, per l'effetto, ha rinviato alla Corte Federale d'Appello della FIGC, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28-2016, presentato, in data 4 giugno 2016 dal sig. Luigi Condò (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo società SS Barletta Calcio) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Corte Federale d'Appello FIGC, nonché nei confronti della Procura Federale FIGC, per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso in appello endofederale proposto dall'odierno ricorrente, è stata rideterminata la sanzione allo stesso inflitta dal Tribunale Federale Nazionale nella inibizione di anni 3 (tre) e nell'ammenda di € 50.000,00 (euro cinquantamila). Ha accolto e, per l'effetto, ha rinviato alla Corte Federale d'Appello della FIGC, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29-2016, presentato, in data 6 giugno 2016, dal sig. Domenico Giampà (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, pubblicata con C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale è stata irrogata, in capo al ricorrente, a conferma della decisione assunta in primo grado in sede endofederale, la sanzione della squalifica di sei mesi e dell’ammenda pari ad euro 30.000,00.
Ha, infine, compensato le spese del giudizio in merito ai suddetti tre ricorsi, che erano stati riuniti per connessione oggettiva.