Il 4 aprile quattro udienze per i ricorsi della Prima Sezione

Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia per lo Sport, Prof. Mario Sanino, ha stabilito per il 4 aprile 2017 la prossima sessione di udienze della sua Sezione. A partire dalle ore 14.00 si terranno le udienze di discussione dei seguenti quattro ricorsi:

 

- Ricorso presentato, l’ 8 febbraio 2017, dalla A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., sig. Luciano Chilelli, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (F.I.G.C.-L.N.D.), la FIGC-LND-Divisione Calcio a 5, nonché contro la A.S.D. Pescara, per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, pubblicata, completa di motivazioni, con il C.U. n. 063/CSA del 12 gennaio 2017, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in secondo grado dalla A.S.D. Pescara, è stata annullata, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo, la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al C.U. n. 153 del 3 novembre u.s., che, in adesione al reclamo in prima istanza proposto dalla A.S.D. S.S. Lazio C5, aveva inflitto alla società abruzzese la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara Lazio C5/Pescara dell'8 ottobre u.s., valevole per la Prima Giornata del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a 5 2016/2017, stante la posizione asseritamente irregolare del calciatore del sodalizio ospite (A.S.D. Pescara) Giovanni Pulvirenti (che sarebbe stato schierato, a detta della società ricorrente, pur gravato da un residuo di squalifica per una giornata.

 

- Ricorso presentato, il 15 febbraio 2017, dalla società Rugby Reggio ASD contro società la Rugby San Donà SSD a.r.l. per la impugnazione e la riforma integrale della decisione della Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Rugby (F.I.R.), n. 12, depositata il 20 gennaio 2017, con cui, in accoglimento del reclamo promosso dalla società Rugby San Donà ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale (che aveva omologato il risultato della gara di rugby Reggio/Rugby San Donà del 4 dicembre 2016 con il punteggio di 20-0 in favore della società Rugby Reggio, ed aveva contestualmente irrogato, in capo alla società Rugby San Donà, la sanzione della perdita di punti 4 in classifica e l'ammenda di € 100,00, per avere quest’ultima asseritamente disatteso l'art. 29, comma 1, lett. e), del Regolamento di Giustizia FIR, gli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché il punto 1, lett. c), primo comma, di pag. 104 della Circolare informativa 2016/2017, avendo inserito un numero di giocatori di formazione non italiana superiore rispetto a quello consentito), è stato ripristinato il punteggio di 24-25 in favore della soc. Rugby San Donà, conseguito sul campo, in riferimento alla suddetta gara.

 

- Ricorso presentato, il 24 febbraio 2017, dalla società Cavalieri Union Rugby Prato Sesto ssd arl contro la Federazione Italiana Rugby (FIR) e la società Rugby Parma 1931 Junior ASD avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIR n. 14, pubblicata in data 25 gennaio 2017, che, in riforma della pronuncia del Giudice Sportivo Territoriale C.R. Toscana FIR (che aveva omologato il risultato del campo in relazione all’incontro del campionato “Under 16” del 23 novembre 2016 tra la società Rugby Parma 1931 Junior e la Cavalieri Union R. Prato Sesto, con la vittoria di quest’ultima per 47 a 25), ha attribuito la vittoria a tavolino in favore della società Rugby Parma 1931 Junior ASD, con il punteggio di 20-0, in relazione alla asserita irregolare procedura di identificazione dei giocatori della Cavalieri Union R. Prato Sesto.

 

- Ricorso presentato, il 3 marzo 2017, dalla ASD LUISS – sez. Pallacanestro - contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché contro la Corte Sportiva d'Appello FIP ed il Giudice Sportivo Nazionale presso la FIP, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della CFA FIP n. 882 del 23 febbraio 2017, con la quale la Corte ha confermato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale (C.U. n. 765 del 18 gennaio u.s.), con cui è stata disposta la sanzione disciplinare della omologazione della gara n. 2218 del Campionato di Serie B, Luiss-Catanzaro, con il punteggio di 0-20 a favore della compagine calabrese, nonché l'ammenda di € 750,00 a carico della ASD LUISS, per aver asseritamente violato l’obbligo di iscrizione a referto di un numero minimo di giocatori “under”, avendo sostituito a referto un giocatore under con altro di maggiore età (art. 49 R.G., DOA, pag. 28).