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Determinazioni della II Sezione: respinti i ricorsi Florin/FIGC, Mazzei e Piemontese /FIGC, accolta l’istanza Tartaglia /FIGC

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Zimatore, al termine della sessione di udienze che si è tenuta oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

HA RESPINTO il ricorso, presentato il 24 febbraio, dal sig. Fiorin Denis contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, III sez., (C.U. n. 101/CFA del 7 febbraio 2017), nella parte relativa alla contestata violazione del vincolo di giustizia e con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso presentato dal ricorrente contro la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, che gli aveva irrogato la sanzione dell’inibizione per 1 anno, con decorrenza dal 7 ottobre 2016, poi ridotta in appello fino al 30 giugno 2017;

 

HA RESPINTO i ricorsi presentati dai sigg. Antonio Mazzei  e Francesco Piemontese (all'epoca dei fatti, rispettivamente Direttore Sportivo e calciatore tesserato della società U.S. Palmese A.S.D) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Procura Federale FIGC (con notifica anche alla Procura Generale dello Sport del CONI) per la riforma e/o l'annullamento della delibera della Corte Federale d'Appello della FIGC (C.U. n. 102/CFA del 7 febbraio 2017) con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale  contro la declaratoria di improcedibilità del deferimento dello stesso Organo requirente del 1 agosto 2016, statuita in primo grado dal Tribunale Federale presso il C.R. Calabria della Lega Nazionale Dilettanti (decisione di cui al C.U. n. 45 del 24.10.16), è stata annullata la pronuncia impugnata, con rinvio ai Giudici di prime cure per l'esame del merito. 

 

HA ACCOLTO il ricorso presentato, il 23 marzo, dall'ing. Raffaele Tartaglia (all'epoca dei fatti, azionista di maggioranza della Società Carrarese Calcio s.r.l.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) contro la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC (C.U. n. 112/CFA del 17 marzo 2017) con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale (che aveva irrogato al ricorrente la sanzione dell’inibizione per tre anni, oltre all’ammenda pari ad euro 20.000,00), è stata emessa, a carico dello stesso ricorrente, la sanzione della inibizione temporanea della durata di anni uno e mesi sei, oltre all'ammenda pari ad € 10.000,00, per l'asserita violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 21 delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto FIGC.

Per l’effetto, ha rinviato il procedimento alla Corte Federale d’Appello della FIGC, perché rinnovi la sua valutazione, come specificato in motivazione.

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