Angelo Citracca ricorre contro la decisione CFA FCI per l'inibizione di 3 mesi

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Angelo Citracca (all'epoca dei fatti team manager della società Vini Farnese) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), di cui al comunicato n. 10 del 6 aprile 2017, che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari a mesi tre, per l'asserita violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI (violazione del principio di lealtà e correttezza, per aver subordinato l'ingaggio di un corridore al reperimento, da parte di quest'ultimo, di uno sponsor che consentisse di coprire le relative spese di stipendio e di mantenimento).

 
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
 
- in via preliminare, di sospendere, inaudita altera parte, ovvero, in subordine, previa comparizione delle parti, in ogni caso prima del 6 maggio p.v., l'esecutività della decisione impugnata;
- di dichiarare l'estinzione del procedimento e dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 6, CGS e dell' art. 46, commi 4 e 6, RGF, e, per l' effetto, l'inefficacia della decisione impugnata, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado endofederale (che aveva assolto il ricorrente);
- nel merito, qualora non venisse accolta l'eccezione preliminare di scadenza dei termini per la pronuncia della decisione, di annullare la decisione impugnata della CFA FCI, per i motivi esposti nel ricorso e, per l'effetto, di confermare la decisione di primo grado endofederale.