Basket Juvecaserta-FIP, ricorso respinto. Accolto quello della Procura Generale Sport e Procura FISE contro Felici-FISI, in parte inammissibili e in parti infondati quelli di Citracco-Savio contro FCI. Inammissibili i ricorsi di Forlì e altri contro Lega

Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal presidente Franco Frattini, ha assunto le determinazioni che seguono:

 

HA ACCOLTO il ricorso presentato il 7 giugno., congiuntamente dalla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., in persona del Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, Avv. Alessandra Flamminii Minuto, con la Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), in persona del Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, e del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Angelo Martucci, nei confronti del sig. Giuseppe Felici e della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per la riforma della decisione n. 02/2017 della Corte Federale di Appello della F.I.S.E. del 17/05/2017, pubblicata in data 18/5/2017 che, in accoglimento del reclamo proposto dal Sig. Giuseppe Felici, depositato in data 6/4/2017, ha sancito l’intervenuta estinzione del giudizio per l’asserita violazione dell’art. 56, comma 1, R.G. FISE, ritenendo non rispettato il termine di 90 giorni entro il quale il giudice di primo grado endofederale avrebbe dovuto emettere la decisione impugnata; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO E HA CONFERMATO LA SANZIONE IRROGATA IN PRIMO GRADO ENDOFEDERALE;

 

HA DICHIARATO IN PARTE INAMMISSIBILI E IN PARTE INFONDATI il ricorso presentato il 22 aaprile 2017, da Angelo Citracca avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), di cui al comunicato n. 10 del 6 aprile 2017, che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari a mesi tre, per l'asserita violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI nonché il ricorso (iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2017) presentato, in data 2 maggio 2017, da Giovanni Savio contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FCI, di cui al comunicato n. 10 del 6 aprile 2017, che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell’inibizione per 3 mesi, per l'asserita violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI;

 

HA DICHIARATO INAMMISSIBILI i ricorsi iscritti al R.G. n. 72/2017, n. 73/2017 e n. 75/2017 presentati, rispettivamente, in datat6 e 7 luglio 2017 dalle società. F. C. Forlì S.r.l, U.S. Vibonese Calcio S.r.l. e S.S. Racing Club Roma s.r.l. contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), con notifica effettuata anche nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), aventi ad oggetto l’impugnazione della comunicazione di diniego all'accesso agli atti ad esse opposta da parte della Lega Pro;

 

HA RESPINTO il ricorso presentato il 19 luglio 2017, dalla società Basket Juvecaserta s.r.l. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) avverso la delibera n. 4/2017 (di cui allo stralcio C.U. n. 25 del 14 luglio 2017 del Consiglio Federale FIP, tenutosi in pari data) notificata in data 17 luglio, con la quale il Consiglio Federale ha disposto la non ammissione della società ricorrente al Campionato di Serie A per l’anno sportivo 2017/2018.