Il Collegio di Garanzia ha ricevuto il ricorso presentato dalla Società Cosenza Calcio S.r.l. contro la Società Hellas Verona F.C. S.p.A. per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale - Sezioni Unite - della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 6 novembre 2018, di cui al C.U. n. 047/CSA. La decisione ha confermato la sentenza del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - di cui al C.U. n. 25 del 14 settembre 2018, che aveva inflitto all’odierna ricorrente la sanzione della perdita a tavolino della partita Cosenza – Verona del 1 settembre 2018 con il punteggio di 0-3 in favore dell'Hellas Verona, unitamente all'ammenda di € 3.000,00 con diffida, in applicazione degli artt. 17, comma 1, e 1bis, CGS, a causa della mancata disputa della suddetta gara per via dell’impraticabilità del campo di gioco dei padroni di casa.
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di annullare e/o riformare la decisione impugnata e, per l'effetto, di disporre la ripetizione della predetta gara, ex art. 17, comma 4, CGS.