Ricorso della società San Michele 2009 contro FIGC /LND /C.R. Veneto FIGC – LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla USD San Michele 2009 (affiliata partecipante al Campionato di Seconda Categoria, Girone L, C.R. FIGC – LND Veneto) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), del Comitato Regionale Veneto FIGC/LND e dell'ASD Cristoforo Colombo. Il ricorso riguarda la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del C.R. Veneto FIGC-LND, pubblicata il 13 marzo 2019 sul C.U. n. 75, relativa alle risultanze della gara S. Michele 2009-Cristoforo Colombo, che, nel respingere il gravame della ricorrente USD San Michele, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo di primo grado endofederale che ha irrogato, all’odierna ricorrente, la sanzione della perdita sportiva della gara con l’ASD Cristoforo Colombo, omologando il risultato sul punteggio di 0-3 in favore della ASD Cristoforo Colombo, per la violazione dell'art. 17, commi 1 e 5, lett. a), CGS; la sanzione dell'ammenda pari a € 50,00 a carico della stessa USD San Michele; la sanzione della inibizione fino al 23 gennaio 2019 a carico del dirigente accompagnatore, sig. Marco Tramarin, nonché la sanzione della squalifica per una giornata a carico del giocatore Andrea Viale (già "dirigente di Prima Categoria" per l'U.S. Codevigo, in prestito alla USD San Michele).

 

La ricorrente USD San Michele chiede al Collegio di Garanzia, previa sospensione condizionale, in via cautelare, della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. d), CGS CONI:

- in via principale: di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione, di annullare le sanzioni disciplinari alla stessa irrogate;

- in via subordinata: di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione - previa corretta qualificazione giuridica del fatto - di ridurre le stesse nella misura minima edittale ritenuta di giustizia, e quindi dell'ammenda, secondo il principio di proporzionalità e ragionevolezza ritenuto disatteso in sede endo-federale;

- in via ulteriormente gradata: di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare la suddetta decisione impugnata, per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione, con rinvio alla CSAT C.R. Veneto FIGC/LND previa corretta qualificazione giuridica del fatto.