Antonio Aprile ricorre contro FIGC per inibizione di 2 anni decisa da CFA FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Antonio Aprile (Amministratore della società US Latina Calcio s.r.l. dal 3 settembre 2015 al 2 febbraio 2017) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Seconda Sezione, pubblicata con C.U. n. 118/CFA del 14 giugno 2019, III Collegio, con la quale, nel riformare parzialmente la decisione di primo grado endofederale, assunta con C.U. n. 33/TFN del 30 ottobre 2018 (che aveva irrogato, nei confronti del sig. Aprile, la sanzione dell’inibizione di 3 anni e l’ammenda di € 6.000,00) è stata inflitta, a carico del suddetto ricorrente, l’inibizione per 2 anni e l’ammenda di € 6.000,00.

La vicenda trae origine dal fallimento della U.S. Latina Calcio s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Latina in data 9 marzo 2017 e dal successivo atto di deferimento della Procura Federale FIGC in data 8 agosto 2018, con la quale è stata contestata al sig. Antonio Aprile, la violazione dell’art. 1bis, comma 5, CGS – FIGC, in relazione agli artt. 21 commi 2 e 3, NOIF e 19 Statuto FIGC, per avere contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati.

 

Il sig. Aprile chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:
- di revocare le sanzioni inflitte dalla decisione impugnata, decidendo la controversia senza rinvio;
- in subordine, in accoglimento del presente ricorso, di annullare il provvedimento impugnato e di trasmettere gli atti alla Corte Federale, con l’adozione delle statuizioni conseguenziali.