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Ricorso di Silvestro Geraci contro la Federazione italiana Giuoco Calcio

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Silvestro Geraci (all’epoca dei fatti tesserato per la società SSD Castelfiorentino) contro la Federazione italiana Giuoco Calcio (FIGC) per la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello FIGC, III^ Sezione (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 24 CFA del 27 settembre 2019), che ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente contro la sanzione di dieci mesi di squalifica ed € 500,00 di ammenda, inflitta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 25 giugno 2019 e notificata il 26 giugno 2019.

 

La vicenda trae origine dal deferimento promosso dalla Procura della FIGC in data 23 aprile 2019 nei confronti del sig. Silvestro Geraci, per aver intrapreso, violando la clausola compromissoria, un'azione civile davanti alla Giustizia Ordinaria volta ad ottenere il versamento, da parte del club di appartenenza, degli importi non versati per le prestazioni sportive rese durante il campionato (capo I), nonché per la violazione dell’art. 94 dealle NOIF e dell’art. 43 del Regolamento della Lnd (capo II), per aver pattuito con il club di appartenenza per il tesseramento importi ritenuti illegittimi in virtù della normativa federale.

 

Il sig. Geraci chiede al Collegio di Garanzia di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullando la decisione impugnata quanto alla violazione di cui al I capo di incolpazione afferente alla violazione della clausola compromissoria, di decidere nel merito, disponendo, per i motivi esposti nel ricorso, la rideterminazione della sanzione (qualora con rinvio alla Federcalcio) per violazione degli art. 94 NOIF e 43 del Regolamento della Lega Dilettanti in mesi uno di squalifica.

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