Ricorso di Marco Tomasini contro la squalifica della ASC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Marco Tomasini (tesserato con la Attività Sportive Confederate - ASC) contro l'ASC, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, per la decisione della Corte Nazionale di Appello ASC, emessa il 20 settembre 2019 e comunicata il successivo 24 settembre, con la quale è stata confermata, a carico del ricorrente, la decisione emanata dal Consiglio Nazionale di Giustizia ASC, il 12 marzo 2019, che ha irrogato, al ricorrente, la squalifica di 4 anni da qualsiasi attività dell'Ente, per la violazione dell'art. 7 dello Statuto ASC, anche in relazione agli artt. 2, 7, 8, 11 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 32, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità ASC..

 

La vicenda trae origine dal mancato riscontro fornito dal sig. Tomasini, all'epoca in cui era Presidente del Comitato Provinciale di Varese ASC, in merito alle "molteplici richieste di chiarimenti e di consegna della documentazione inerente la gestione del Comitato Provinciale di Varese", inoltrate sia dal Commissario del suddetto Comitato sia da parte del Procuratore Nazionale.

 

Il sig. Tomasini chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, respinta ogni contraria istanza, di riformare l'impugnata decisione e per l'effetto:

- in via cautelare: di sospendere l'efficacia della sanzione disciplinare irrogata a suo carico nelle more della definizione del presente procedimento e comunque almeno fino a quando l'Assemblea Generale ASC non abbia nominato i membri mancanti della Commissione Nazionale di Appello ASC;

 

- in via preliminare: di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intero procedimento promosso a suo carico, per la omessa notificazione del deferimento nonché per le continue e reiterate gravissime limitazioni del suo diritto di difesa, come meglio illustrate in narrativa;

 

- in via preliminare subordinata: di accertare e dichiarare la nullità della decisione impugnata, giacché emessa in palese violazione del generale principio del giusto processo nonché in spregio al combinato disposto ex artt. 132 e 161 c.p.c., poiché composta anche con un soggetto estraneo al Collegio giudicante, non eletto ai sensi dello Statuto e del Regolamento di Giustizia;

 

- in via preliminare ulteriormente gradata: di accertare e dichiarare la omessa notifica della decisione di primo grado emessa dal Consiglio Nazionale di Giustizia ASC e, per l'effetto, di riconoscere la ritualità del gravame proposto in data 5 giugno 2019 innanzi alla Commissione Nazionale di Appello;

 

- in via subordinata, nel merito: in caso di mancato accoglimento di neanche una delle eccezioni preliminari sopra formulate, di accertare e dichiarare la totale estraneità del ricorrente dai fatti addebitati a suo carico nella sentenza impugnata, con consequenziale assoluzione tramite la formula assolutoria piena "il fatto non sussiste";

 

- in via ulteriormente subordinata, nel merito: di rideterminare la sanzione inflitta e, per l'effetto, di ridurre la sanzione di 4 anni irrogata a suo carico, dalla Commissione Nazionale di Appello ASC con applicazione di una sanzione nel minimo edittale o comunque di gran lunga più ridotta."