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Quarta Sezione: esito udienze odierne

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dalla prof.ssa Laura Santoro, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) ha accolto il ricorso presentato il 6 settembre 2019 dalla A.S.C. D. Aquila 1902 Montevarchi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la S.S. Arezzo S.r.l., avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - assunta, quanto al dispositivo, con C.U. n. 25/TFN - SVE del 18 giugno 2019 e, quanto ai motivi, con C.U. n. 12/TFN - SVE del 7 agosto 2019, con la quale è stata annullata la decisione della Commissione Premi c/o FIGC, pubblicata con C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, che aveva accolto il ricorso promosso dalla società ricorrente per il riconoscimento del premio di preparazione, ex art. 96 NOIF, in relazione al calciatore Tommaso Occhiolini, condannando la società U.S. Arezzo al pagamento di un importo di € 16.424,10, di cui € 12.166,00 in favore della società Montevarchi ed € 4.258,10 a titolo di penale da versare alla FIGC; per l'effetto, ha annullato la decisione impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - in diversa composizione;



2) ha disposto incombenti istruttori con riferimento al ricorso presentato il 20 settembre 2019 dalla società F.C.D. Conegliano 1907 contro la società F.C. Crotone s.r.l., con notifica anche al sig. Alex Cordaz presso F.C. Crotone s.r.l., per l’annullamento della sentenza della Corte Federale di Appello presso FIGC, IV Sez., pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 019/CFA del 21 agosto 2019, con la quale è stato respinto l’appello presentato dalla ricorrente F.C.D. Conegliano 1907 avverso il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, di cui al Comunicato Ufficiale n. 24/TFN SVE del 28 maggio 2019, del premio alla carriera, ex art. 99 bis delle NOIF, relativo al calciatore Alex Cordaz per la stagione sportiva 1997/98 e, contestualmente, è stato accolto l’appello della società F.C. Crotone avverso l’obbligo di corrispondere la somma di € 18.000,00 in favore della società Conegliano 1907, per il riconoscimento del premio alla carriera per la stagione sportiva 1995/96, relativo al medesimo calciatore. Per l'effetto, ha assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di 20 giorni, decorrenti dalla comunicazione di questa ordinanza, per provvedere alla rinnovazione e al conseguente deposito della procura alle liti secondo quanto indicato in parte motiva (nell'ordinanza istruttoria). 

 

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