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Istanza di Arbitrato dell’Agente sportivo Stefano Antonelli contro la Società Genoa CFP S.p.A.

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto una istanza di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti del CONI, da parte dell'Agente Sportivo Stefano Antonelli contro la Società sportiva Genoa CFP S.p.A., in virtù del mandato ricevuto dalla suddetta società per il trasferimento del calciatore Oscar Karl Niclas Hiljemark dal Genoa alla Dinamo Mosca.

 

Il ricorrente, sig. Antonelli, chiede di esperirsi arbitrato sulle questioni oggetto della controversia, al fine di ottenere:

  • la condanna della società sportiva intimata Genoa CFP S.p.A. al pagamento della somma di euro 200.000,00 oltre IVA, e con liquidazione degli interessi in misura pari al tasso legale;
  • la condanna della società intimata al pagamento delle spese per assistenza difensiva, oltre spese generali IVA e CPA, nonché dei diritti del CONI;
  • la condanna della società intimata al pagamento dei diritti degli arbitri e dell’Ufficio adito.

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