La SSD Roma Waterpolo ricorre nei confronti di Federico Parrini e della FIN

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della SSD Roma Waterpolo nei confronti di Federico Parrini (tesserato come atleta di pallanuoto presso la FIN) e della Federazione Italiana Nuoto (FIN) avverso la sentenza n. 1/20, emessa, il 22 gennaio 2020, dalla Corte Federale di Appello, Seconda Sezione, della FIN, notificata a mezzo PEC in data 22 gennaio 2020, nell’ambito del procedimento n. 7490/19, con la quale è stato respinto il ricorso della società ricorrente avverso la decisione n. 8/2019 del 30 ottobre 2019, resa dal Tribunale Federale, Seconda Sezione, nei procedimenti n. 5655, 5657 e 5658/2019, che aveva accolto il ricorso di Parrini, svincolandolo dalla società SSD Roma Waterpolo e dichiarandolo libero di iscriversi con altra società.

La vicenda trae origine dalla richiesta di Parrini, nei confronti della SSD Roma Waterpolo, di concessione del nulla osta al trasferimento presso altra società affiliata FIN, ai sensi dell’art. 17.8 del Regolamento Organico FIN, richiesta alla quale la suddetta società ha opposto il proprio silenzio-rifiuto.

La SSD Roma Waterpolo chiede al Collegio di Garanzia:

  • in via preliminare, di dichiarare nulle ed inutilizzabili per violazione di legge le dichiarazioni testimoniali rese da Gioele e Alessio Lombardi per il caso di rinvio alla Corte Federale per ulteriore giudizio;
  • quindi e comunque, in integrale riforma della sentenza impugnata, di accogliere il presente ricorso per le ragioni di cui ai motivi 2 e 3 della premessa;  
  • in estremo subordine, di riformare, ai sensi degli artt. 62 CGS e 12 bis Statuto del CONI, la decisione impugnata, con rinvio all’organo federale, in diversa composizione, enunciando specificatamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi, conformemente a quanto esposto nei motivi di impugnazione.