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Ricorsi del Monterosi FC e della Jesina Calcio contro FIGC e Lega Nazionale Dilettanti

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto due ricorsi:

il primo è stato presentato dalla società Monterosi F.C. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Dipartimento Interregionale LND. L’oggetto riguarda la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020 e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonchè di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonchè il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra.

La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di annullare integralmente la decisione impugnata ed ogni atto ad esso connesso e, per l’effetto:

- in via preliminare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere di urgenza il giudizio e l’esecuzione dell’efficacia del provvedimento impugnato nella parte (e nelle relative parti connesse) in cui prevede la promozione al campionato di Lega Pro della sola squadra prima in classifica nel campionato LND di Serie D, in attesa della decisione collegiale, se, del caso, ordinando alla FIGC l’adozione di tutti i conseguenti provvedimenti necessari ed anche in attesa di emissione della decisione di cristallizzazione delle classifiche da parte dell’organo competente LND; 

 

- in via principale e nel merito

A) di accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento impugnato nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti e dichiararne l’annullamento, con conseguente annullamento anche della vittoria a tavolino della società Grosseto;

B) nel merito, di annullare il provvedimento impugnato, ordinando alla FIGC di disporre la conclusione del Campionato LND Serie D con lo svolgimento di tutte le partite previste dal calendario ordinario; 

C) sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, di annullare il provvedimento impugnato e, qualora a causa dei provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, non fosse possibile concludere il Campionato, di disporre lo svolgimento o di uno scontro diretto tra le prime due società in classifica oppure i play off tra le prime 4 società sempre della medesima classifica del girone in esame; 

D) di ordinare, qualora non possano essere accolte le conclusioni di cui sopra, al suddetto Consiglio Federale FIGC ed al relativo organismo federale della LND nonché al Consiglio Direttivo della Lega Pro (che ne deve prendere atto) l’ammissione della società Monterosi F.C., anche in sovrannumero, al campionato di Lega Pro per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

 

Il secondo ricorso, presentato dalla società S.S.D Jesina Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Dipartimento Interregionale LND è rivolto contro la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020 e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonchè di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonchè avverso il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra.

 

La ricorrente S.S.D. Jesina Calcio chiede al Collegio di Garanzia di annullare integralmente la decisione impugnata ed ogni atto ad esso connesso e, per l’effetto:

- in via preliminare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere di urgenza il giudizio e l’esecuzione dell’efficacia del provvedimento impugnato nella parte (e nelle relative parti connesse) in cui prevede la retrocessione delle ultime 4 società nella classifica dei campionati LND Serie D, in attesa della decisione collegiale, se, del caso, ordinando alla FIGC l’adozione di tutti i conseguenti provvedimenti necessari ed anche in attesa di emissione della decisione di cristallizzazione delle classifiche da parte dell’organo competente LND; 

 

- in via principale e nel merito

A) di accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento impugnato nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti e di dichiararne l’annullamento, con conseguente annullamento anche della retrocessione della società SSD Jesina Calcio al campionato di eccellenza;

B) nel merito, di annullare il provvedimento impugnato, ordinando alla FIGC di disporre la conclusione del Campionato LND Serie D con lo svolgimento di tutte le partite previste dal calendario ordinario; 

C) sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, di annullare il provvedimento impugnato e, qualora a causa dei provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, non fosse possibile concludere il Campionato, di disporre lo svolgimento almeno delle gare di Play Out tra le ultime 4 società in classifica; 

D) di ordinare, qualora non possano essere accolte le conclusioni di cui sopra, al suddetto Consiglio Federale FIGC ed al relativo organismo federale della LND di disporre l’ammissione della società SSD Jesina Calcio anche in sovrannumero al campionato di Serie D per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

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