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USD Fezzanese, USD Levico Terme, ASD Pomezia Calcio 1957, US Inveruno e ASD US Agropoli ricorrono contro FIGC e LND avverso il C.U. n. 214/A FIGC e il C.U. n. 314/A LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto altri cinque ricorsi, sempre attinenti al filone relativo alle posizioni concernenti la Lega Nazionale Dilettanti:

 

Il primo ricorso da parte della società sportiva dilettantistica USD Fezzanese contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (LND) e nei confronti del Dipartimento Interregionale FIGC-LND, la società G.S.D. Ghivizzano Borgoamozzano e la società A.C. Bra A.S.D., per l’annullamento della delibera assunta dalla F.I.G.C. e pubblicata sul C.U. N. 214/A del 10 giugno 2020 e della nota della Lega Nazionale Dilettanti, prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020, richiamata nel predetto Comunicato Ufficiale e conosciuta con la pubblicazione del medesimo Comunicato Ufficiale nella parte in cui, al punto 2, è stata deliberata per il Campionato di Serie D la retrocessione delle ultime 4 classificate e nella parte in cui, al punto 9, è stato deliberato di compilare le classifiche tenuto conto della situazione maturata al momento della definitiva interruzione delle competizioni tenendo altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguenti alle predette delibere.

La ricorrente USD Fezzanese chiede al Collegio di Garanzia:

  • In via cautelare, di sospendere inaudita altera parte l’efficacia esecutiva della delibera assunta dalla F.I.G.C. e pubblicata sul C.U. N. 214/A del 10 giugno 2020, nella parte in cui, al punto 9, dispone che la L.N.D., nella compilazione delle classifiche, debba tener conto oltre alla cristallizzazione delle stesse all’interruzione anche “del numero delle gare disputate da ogni squadra”,  oltre a sospendere la pubblicazione della Classifica del Campionato di Serie D Girone A e di tutti gli atti connessi e consequenziali, e, per l’effetto, di ordinare alla F.I.G.C. di adeguare ed integrare con immediatezza la delibera adottata ed impugnata almeno per la definizione della classifica del campionato di Serie D, Girone A, con il criterio correttivo applicato nell’ordinamento per fattispecie identiche, pubblicato come Allegato 1 ai C.U. n. 207/A, 208/A e 209/A dell’8 giugno 2020;

     
  • nel merito, in relazione al primo motivo di impugnazione, di annullare le delibere impugnate e, per l’effetto, di  ritenere esistente, in capo alla U.S.D. Fezzanese, il titolo sportivo per partecipare al Campionato di Serie D nella stagione 2020/2021, anche in soprannumero;  in relazione al secondo e terzo motivo di impugnazione, di annullare le delibere impugnate ed ordinare alla F.I.G.C. di integrare i criteri di determinazione finale della classifica del campionato di Serie D, Girone A, con il criterio correttivo già deliberato con l’Allegato 1 ai C.U. n. 207/A, 208/A e 209/A dell’8 giugno 2020 e, per l’effetto, di ritenere esistente, in capo alla U.S.D. Fezzanese, il titolo sportivo per partecipare al Campionato di Serie D nella stagione 2020/2021,

 

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Il secondo ricorso da parte della U.S.D. Levico Terme contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), (e con notifica effettuata alla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (LND), al Dipartimento Interregionale FIGC-LND, alle società U.S. Inveruno, U.S.D. Dro Alto Garda Calcio, Milano City B.G. F.C. S.S.D. a r.l., Villa Valle A.S.D. a r.l., U.S.D. Caravaggio) avverso la delibera della FIGC, pubblicata con il C.U. 214/A del 10 giugno 2020, recepita, in pari data, dalla Lega Nazionale Dilettanti con C.U. 314/A, in particolare, nella parte in cui il  Consiglio Federale Figc “ha deliberato nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.

La ricorrente U.S.D. Levico Terme chiede al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere il provvedimento impugnato in attesa della decisione collegiale; 

 - in via istruttoria preliminare, di ordinare l’esibizione dei verbali dei Consigli Direttivi della Lega Nazionale Dilettanti del 22 maggio 2020 e del 11 giugno 2020;

- in via pregiudiziale, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per l’incostituzionalità dell’art. 218 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e/o alla Corte di giustizia UE per la contrarietà del medesimo articolo ai principi dell’Unione e della CEDU, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l’effetto sospendere la delibera Figc pubblicata con C.U. 214/A del 10 giugno 2020;

- in via principale, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare l’assenza di retrocessioni nel Campionato di Serie D stagione sportiva 2019/2020, ovvero ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno da codesto Collegio ivi compreso il totale annullamento del Campionato e la sua conseguente ripetizione;

- in via subordinata, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare la non retrocessione, per la stagione sportiva 2019/2020, dell’odierna ricorrente dal Campionato di Serie D al Campionato di Eccellenza;

- in via ulteriormente subordinata, di ordinare, qualora non possano essere accolte le conclusioni di cui sopra, al Consiglio Federale FIGC ed alla LND di disporre l’ammissione della società U.S.D. Levico Terme anche in sovrannumero al campionato di Serie D per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

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Il terzo ricorso da parte della A.S.D. Pomezia Calcio 1957 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (LND), il Dipartimento Interregionale FIGC-LND avente ad oggetto l’impugnativa della delibera della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 214/A del 10 giugno 2020, nella parte in cui sono state stabilite, per il Campionato Nazionale di Serie D 2019/2020, quattro retrocessioni dirette per ciascun girone, sulla base della classifica cristallizzata al momento della interruzione definitiva della suindicata competizione, giusta Comunicato Ufficiale della FIGC n. 197/A del 20 maggio 2020, andando così a ricomprendere anche quelle società, come, appunto, l’odierna istante, collocate al quartultimo o terzultimo posto della predetta graduatoria (con meno di otto punti di distacco dalle compagini occupanti rispettivamente la quintultima e sestultima posizione), le quali, invece, ai sensi e per gli effetti del vigente plesso normativo, non sarebbero dovute retrocedere, bensì disputare i c.d. “play out”, specificamente disciplinati dal Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti n. 72 del 23 dicembre 2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo alla nota prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020 a firma del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, inviata in pari data al Presidente Federale ed espressamente richiamata e divulgata nella delibera oggetto del presente ricorso, ed al C.U. n. 314 della Lega Nazionale Dilettanti, con cui è stato recepito il deliberato medesimo, nei passaggi che risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi del sodalizio reclamante, in rapporto alla materia del contendere.

La ricorrente A.S.D. Pomezia Calcio 1957 chiede al Collegio di Garanzia:

  • di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’erroneità e/o l’infondatezza della delibera della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 214/A del 10 giugno 2020nella parte in cui sono state stabilite, per il Campionato Nazionale di Serie D 2019/2020, quattro retrocessioni dirette per ciascun girone, sulla base della classifica cristallizzata al momento della interruzione definitiva della suindicata competizione, giusta Comunicato Ufficiale della FIGC n. 197/A del 20 maggio 2020, andando così a ricomprendere anche quelle società, come, appunto, l’odierna istante, collocate al quartultimo o terzultimo posto della predetta graduatoria (con meno di otto punti di distacco dalle compagini occupanti rispettivamente la quintultima e sestultima posizione), le quali, invece, ai sensi e per gli effetti del vigente plesso normativo, non sarebbero dovute retrocedere, bensì disputare i c.d. “play out”, specificamente disciplinati dal Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti n. 72 del 23 dicembre 2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo alla nota prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020 a firma del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, inviata in pari data al Presidente Federale ed espressamente richiamata e divulgata nella delibera oggetto del presente ricorso, ed al C.U. n. 314 della Lega Nazionale Dilettanti, con cui è stato recepito il deliberato medesimo, nei passaggi che risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi del sodalizio reclamante, in rapporto alla materia del contendere;
  • per l’effetto, di annullare e/o riformare in parte qua la decisione impugnata, con conseguente permanenza della ricorrente ASD Pomezia 1957 nel Campionato di Serie D anche per la prossima stagione sportiva 2020/2021, pure, eventualmente, in sovrannumero.

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Il quarto ricorso da parte della U.S. Inveruno contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (e con notifica effettuata alla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (LND), al Dipartimento Interregionale FIGC-LND, alle società U.S.D. Levico Terme, U.S.D. Dro Alto Garda Calcio, Milano City B.G. F.C. S.S.D. a r.l., Villa Valle A.S.D. a r.l., U.S.D. Caravaggio) avverso la delibera della FIGC, pubblicata con il C.U. 214/A del 10 giugno 2020, recepita, in pari data, dalla Lega Nazionale Dilettanti con C.U. 314/A, in particolare, nella parte in cui il  Consiglio Federale Figc “ha deliberato nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”.

La ricorrente U.S. Inveruno chiede al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere il provvedimento impugnato in attesa della decisione collegiale; 

 - in via istruttoria preliminare, di ordinare l’esibizione dei verbali dei Consigli Direttivi della Lega Nazionale Dilettanti del 22 maggio 2020 e del 11 giugno 2020;

- in via pregiudiziale, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per l’incostituzionalità dell’art. 218 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e/o alla Corte di giustizia UE per la contrarietà del medesimo articolo ai principi dell’Unione e della CEDU, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l’effetto sospendere la delibera Figc pubblicata con C.U. 214/A del 10 giugno 2020;

- in via principale, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare l’assenza di retrocessioni nel Campionato di Serie D stagione sportiva 2019/2020, ovvero ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno da codesto Collegio ivi compreso il totale annullamento del Campionato e la sua conseguente ripetizione;

- in via subordinata, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare la non retrocessione, per la stagione sportiva 2019/2020, dell’odierna ricorrente dal Campionato di Serie D al Campionato di Eccellenza;

- in via ulteriormente subordinata, di ordinare, qualora non possano essere accolte le conclusioni di cui sopra, al Consiglio Federale FIGC ed alla LND di disporre l’ammissione della società U.S. Inveruno anche in sovrannumero al campionato di Serie D per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

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Il quinto ricorso da parte della A.S.D. U.S. Agropoli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (e con notifica effettuata alla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (LND), al Dipartimento Interregionale FIGC-LND, alle società F.C. Francavilla, A.C. Nardò S.r.l., A.S.D. Grumentum Val d’Agri, A.S.D. Nocerina 1910, S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l.) avverso la delibera della FIGC, pubblicata con il C.U. 214/A del 10 giugno 2020, recepita, in pari data, dalla Lega Nazionale Dilettanti con C.U. 314/A, in particolare, nella parte in cui il  Consiglio Federale Figc “ha deliberato nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”.

La ricorrente A.S.D. U.S. Agropoli chiede al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere il provvedimento impugnato in attesa della decisione collegiale; 

 - in via istruttoria preliminare, di ordinare l’esibizione dei verbali dei Consigli Direttivi della Lega Nazionale Dilettanti del 22 maggio 2020 e del 11 giugno 2020;

- in via pregiudiziale, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per l’incostituzionalità dell’art. 218 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e/o alla Corte di giustizia UE per la contrarietà del medesimo articolo ai principi dell’Unione e della CEDU, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l’effetto sospendere la delibera Figc pubblicata con C.U. 214/A del 10 giugno 2020;

- in via principale, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare l’assenza di retrocessioni nel Campionato di Serie D stagione sportiva 2019/2020, ovvero ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno da codesto Collegio ivi compreso il totale annullamento del Campionato e la sua conseguente ripetizione;

- in via subordinata, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare la non retrocessione, per la stagione sportiva 2019/2020, dell’odierna ricorrente dal Campionato di Serie D al Campionato di Eccellenza;

- in via ulteriormente subordinata, di ordinare, qualora non possano essere accolte le conclusioni di cui sopra, al Consiglio Federale FIGC ed alla LND di disporre l’ammissione della società A.S.D. U.S. Agropoli anche in sovrannumero al campionato di Serie D per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

Grazie.

alvio

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