Ricorso del Lecce contro la Lega Serie B per il contributo di solidarietà delle neoretrocesse

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Unione Sportiva Lecce S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB). Il ricorso riguarda la illegittimità della pretesa della stessa Lega di obbligare la società ricorrente, al momento dell'iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di illegittimità/invalidità/inefficacia ed in ogni caso per la privazione di effetti nei confronti della società ricorrente di quanto previsto degli artt. 3 Capo I, art. 7, Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente.

La ricorrente, Unione Sportiva Lecce S.p.a., chiede al Collegio di Garanzia di accogliere il presente ricorso, dichiarando:

- l’illegittimità e/o invalidità e, comunque, l’inefficacia, nei suoi confronti, di quanto previsto e disposto negli artt. 3, capo I, e 7, capo II, del Codice di Autoregolamentazione, e, quindi, della pretesa della LNPB di obbligare la società ricorrente, al momento dell'iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B, nonché delle conseguenze per il suo mancato versamento;

- la nullità/annullamento/inefficacia ed in ogni caso per la privazione di effetti nei confronti della ricorrente di quanto previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B, delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente;

- che la ricorrente non è tenuta ad effettuare il pagamento del "Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B", previsto e disciplinato dagli artt. 3, capo I, e 7, capo II, in quanto norme prive della forma necessaria e, comunque, prive di effetti nei suoi confronti.