Roberto Pellegrini ricorre contro FIT per decisione CFA FIT su sua candidatura

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Roberto Pellegrini (associato alla FIT) contro la Federazione Italiana Tennis (FIT) e contro il Comitato Regionale Toscana della FIT, nonché, quale controinteressato, nei confronti del sig. Alberto Bandini, per l'annullamento e la riforma della decisione n. 7/2020 della Corte Federale di Appello presso la FIT, comunicata a mezzo PEC in data 18 dicembre 2020 e pubblicata in pari data, con la quale, ai sensi dell'art. 1.1.4, comma 5, del Regolamento Organico FIT, è stato rigettato il ricorso proposto dal suddetto ricorrente per l'annullamento dell'esclusione della sua candidatura dalla pubblicazione dei nominativi dei candidati alla carica di Consigliere del C.R. Toscana della FIT, avvenuta con comunicazione di "Rifiuto di Candidatura" prot. 735 del 9 dicembre 2020, cui ha fatto seguito l'esclusione della candidatura dalla pubblicazione dei nominativi dei candidati in data 14 dicembre 2020, per il superamento del limite massimo di tre mandati di cui all'art. 54, comma 2, Statuto FIT e in virtù di quanto disposto dall'art. 1.1.4 del Regolamento Organico FIT.

Il ricorrente, Roberto Pellegrini, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del proposto ricorso, di riformare e annullare la decisione impugnata della CFA della FIT, e, ove il Collegio ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva, per la decisione della controversia senza rinvio, di accogliere le domande già formulate innanzi alla CFA e, in particolare:


- di accertare e pronunciare, per tutte le ragioni in atti, l'illegittimità, l’invalidità e comunque l'inefficacia del "Rifiuto di Candidatura" per la carica di Consigliere del C.R. Toscana della FIT, prot. n. 735, emesso il 9 dicembre 2020 e comunicato in pari data, e della conseguente esclusione della candidatura dal deposito dei nominativi dei candidati avvenuto in data 12 dicembre 2020, nonché di ogni atto conseguente e/o attuativo, e, per l'effetto, di dichiarare e accertare il suo diritto di candidarsi e di partecipare all'elezione dei membri del C.R. Toscana FIT in una nuova assemblea chiamata per le medesime finalità di quella del 19 dicembre 2020, con ogni ulteriore provvedimento volto ad assicurare la tutela dei suoi diritti e libertà, se ritenuto, previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 42 e 48 Cost., nonché 12 Carta di Nizza, 11 CEDU e 20 ss. TFUE, degli artt. 16, comma 2, D. Lgs. n. 242/1999 - come modificato dall'art. 2, comma 1, L. n. 8/2018 - e 6, commi 1 e 2 , L. n. 8/2018;

- di accertare e dichiarare - se del caso in via incidentale - l'invalidità e comunque l'inefficacia della clausola di cui all'art. 54, comma 2, dello Statuto FIT, ove si prevede - quale recepimento della normativa sopra richiamata - il limite di candidabilità ed eleggibilità consistente nei tre mandati, disapplicando la predetta clausola e, ove ritenuta rilevante, quella di cui all'art. 36 bis, comma 3, dello Statuto CONI.