Sestese Calcio e A.C. Prato ricorono contro FIGC, LNPA, PNPB, Lega Pro e LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla Sestese Calcio S.S.D. A R.L. e dalla A.C. Prato S.S.D. A R.L contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e Consiglio Direttivo Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti (LND), A.C.F. Fiorentina S.p.A., Genoa CFC S.p.A., Kouame Kouakou Christi e U.C. Albinoleffe S.r.l. Il ricorso riguarda l'annullamento della Decisione n. 073/2020-2021 della Corte Federale d’Appello della FIGC del 18 gennaio 2021, notificata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo avverso le Decisioni n. 33 e 34/TFN-SD 2020/2021, emesse il 6 novembre 2020 dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, che aveva dichiarato inammissibili i reclami delle suddette ricorrenti contro il C.U. FIGC n. 59/A del 7 agosto 2020, nella parte in cui è stato deliberato “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta delibera.

 

Le ricorrenti, Sestese Calcio S.S.D. A R.L. e A.C. Prato S.S.D. A R.L, chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, previa riforma delle delibere impugnate:

- in via principale, di annullare senza rinvio la Decisione della Corte Federale d’Appello impugnata e, per l’effetto, di annullare il Comunicato Ufficiale della FIGC n. 59/A del 7 agosto 2020, nella parte in cui è stato deliberato “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”, nonché di annullare ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta delibera;

 

- in via subordinata, di annullare la Decisione impugnata per i motivi esposti nel ricorso e, per l’effetto, di rinviare gli atti alla Corte Federale d’Appello della FIGC affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito, applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio.