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Quarta Sezione: esito odierna sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Dante D’Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

- con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2020, presentato, in data 14 luglio 2020, dalla ASD Polisportiva Pegaso e dal sig. Calogero Di Carlo contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e la Procura federale della FIDAL avverso la decisione n. 2/2020 della Corte d'Appello Federale della FIDAL, depositata il 17 giugno 2020 e notificata il 22 giugno 2020, con la quale, nel respingere il reclamo dei ricorrenti, è stata integralmente confermata la decisione n. 4/2020 del Tribunale Federale della FIDAL del 7 gennaio 2020, depositata il 20 gennaio 2020, che aveva condannato il sig. Calogero Di Carlo alla inibizione per 6 mesi e la ASD Polisportiva Pegaso alla ammenda di € 2.000,00: ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla ASD Polisportiva Pegaso; ha accolto il ricorso del Presidente Calogero Di Carlo e, per l'effetto, ha dichiarato l'estinzione del procedimento. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico della FIDAL, in favore del Presidente Calogero Di Carlo;

- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2020, presentato, in data 5 agosto 2020, dai sigg. Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia, Grazia Canino e Gaspare Galante contro la Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e la Procura Federale della UITS avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della UITS R.G. n. 1/2020, depositata il 9 luglio 2020 e notificata in pari data ai ricorrenti, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale Federale della UITS R.G. n. 7/2019, pubblicata il 25 febbraio 2020, che ha condannato il sig. Emilio Galante alla radiazione, i sigg. Gaspare Galante e Grazia Canino alla sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni cinque, e i sigg. Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni due, per la violazione della legge n. 110/1975 (artt. 9 e 31, comma 1); del TULPS (artt. 11, comma 2, 43, comma 2); del D.lgs. n. 445/2000 (art. 76, comma 1); dello Statuto sezionale (artt. 29, comma 2, lett. b), 44, comma 2, 45, comma 3); del Regolamento in materia di Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UITS (artt. 2 e 4); del Regolamento della Sezione di Palermo per l'Uso dello stand di Tiro 'chiuso a Cielo aperto' Stand b a m. 25 1^; del Codice di Comportamento Sportivo Coni (art. 2); le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di  € 2.000,00, oltre accessori di legge, a carico dei ricorrenti, in favore dell'UITS; 

- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2020, presentato, in data 5 agosto 2020, dal sig. Emilio Galante contro la Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e la Procura Federale della UITS avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della UITS R.G. n. 2/2020, depositata il 9 luglio 2020 e notificata in pari data al ricorrente, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale Federale della UITS R.G. n. 8/2019, pubblicata il 26 febbraio 2020, che ha condannato il sig. Emilio Galante alla sanzione della sospensione di anni tre da ogni attività sportiva e sociale, ex artt. 68, comma 2, lett. d), dello Statuto UITS e 7, comma 2, lett. d), del Regolamento di Giustizia UITS, per la violazione degli artt. 2, 10 e 27, comma 1, dello Statuto Sezionale, nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico del ricorrente, in favore dell'UITS. 

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