L'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ricorre contro la FIGC per l'inammissibilità del reclamo avverso il turno di squalifica e l'ammenda al tecnico Gasperini

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte dell’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla medesima società avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 194 del 23 febbraio 2021, con la quale è stata inflitta, in capo a Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda pari ad €15.000,00 in relazione alla gara del Campionato di Serie A di calcio Atalanta - Napoli del 21 febbraio 2021.

La questione trae origine dai fatti occorsi in relazione alla suddetta gara del Campionato di Serie A di calcio Atalanta - Napoli del 21 febbraio 2021, in occasione della quale, al 25° del primo tempo, Gasperini ha contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose, continuando poi a protestare nei confronti del Direttore di gara, al quale ha gridato “espressioni di critica irrispettosa”.

La società ricorrente, Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., al Collegio di Garanzia:

  • Nel merito, in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare e/o riformare la decisione impugnata per i motivi indicati e così:

ridurre la sanzione irrogata nella sanzione di una sola giornata di squalifica;

in via subordinata, di ridurre la sanzione nella misura che sarà ritenuta commisurata alla gravità della condotta addebitata.

In via di subordine, di accogliere il presente ricorso e, ai sensi dell’art. 62, comma 2, CGS CONI, di rinviare la decisione agli organi di giustizia FIGC, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovrà attenersi.