Ricorso di Marco e Luca Corberi contro la sentenza della Corte Federale d’Appello ACI - Sport

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dai sigg. Marco e Luca Corberi avverso la sentenza rubricata al n. CF 1/21 ed emessa dalla Corte Federale d’Appello ACI-Sport, in data 5 marzo 2021, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note ai ricorrenti, a mezzo PEC, il successivo 24 marzo 2021, con la quale è stato respinto il gravame dei sigg. Corberi e, per l'effetto, sono state confermate le sanzioni delle radiazioni irrogate a loro carico dal Tribunale Federale ACI, con la decisione n. 1/2021 del 14/21 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 227.13 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport, per la violazione del combinato disposto degli artt. 8.1, 8.4 e 227.4 del RSN, con applicazione, a carco del sig. Luca Corberi, delle aggravanti di cui alle lettere d), f), g), dell'art. 225 RSN, e, a carico del sig. Marco Corberi, delle aggravanti di cui alle lettere b), d), f), dell'art. 225 RSN.

La vicenda trae origine dai fatti e dalle condotte tenute dagli odierni ricorrenti in occasione del Campionato del Mondo Kart, svoltosi il 4 ottobre 2020 presso il circuito di Lonato del Garda.

I sigg. Luca e Marco Corberi chiedono al Collegio di Garanzia:

in via pregiudiziale, in accoglimento del primo motivo di ricorso, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere - nei confronti di Luca Corberi - per difetto di giurisdizione degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Automobilistica; 

in via preliminare, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, di dichiarare la nullità della sentenza resa il 14 gennaio 2021 dal Tribunale Federale ACI-Sport e di tutti gli atti successivi, per carenza assoluta di motivazione;

nel merito, in accoglimento dei restanti motivi del ricorso, di decidere in tutto o in parte la controversia e di annullare la sanzione disciplinare della radiazione sostituendola con una meno gravosa, nei limiti edittali previsti dall’art. 227.4 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport Edizione 2021 oppure, in subordine, di rinviare la decisione all’Organo di Giustizia Federale di competenza in diversa composizione collegiale.