Sette decisioni della Quarta Sezione

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal cons. Dante d’Alessio, al termine delle udienze tenutesi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 118/2020, presentato, in data 16 dicembre 2020, dalla Florentia San Gimignano S.s.d. a r.l. contro il sig. Michele Ardito, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'impugnazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche c/o FIGC, di cui al C.U. n. 16/TFN-SVE 2020/2021 del 16 novembre 2020, che, nell'accogliere parzialmente il reclamo proposto dal sig. Ardito avverso la decisione della Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile, di cui al C.U. n. 31/DCF del 1 ottobre 2020, ha condannato il Club ricorrente al pagamento di € 11.283,33, in favore del suddetto sig. Ardito, quali somme residue dovute in forza dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in data 18 agosto 2019; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL RESISTENTE MICHELE ARDITO;

 

2) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2021, presentato, in data 19 gennaio 2021, dal sig. Elia Matteo Simonetti avverso la sentenza della Corte Federale di Appello della FISE, datata 21 dicembre 2020 e pubblicata in data 22 dicembre 2020, nel procedimento disciplinare R.G. n. 7/2020 FISE (P.A. 91/2019), con la quale, in riforma della decisione resa dal Tribunale Federale della FISE e pubblicata il 29 luglio 2020, che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale FISE nei confronti del suddetto ricorrente, è stata accolto il reclamo della medesima Procura Federale e, per l’effetto, è stata irrogata, in capo al sig. Elia Matteo Simonetti, la sanzione della sospensione di un anno dall’attività agonistica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d, del Regolamento di Giustizia FISE; HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

3) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2021, presentato congiuntamente, in data 28 gennaio 2021, dalla Sestese Calcio S.S.D. A R.L. e dalla A.C. Prato S.S.D. A R.L contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e Consiglio Direttivo Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti (LND), A.C.F. Fiorentina S.p.A., Genoa CFC S.p.A., Kouame Kouakou Christi e U.C. Albinoleffe S.r.l, per l'annullamento della decisione n. 073/2020-2021 della Corte Federale d’Appello della FIGC del 18 gennaio 2021, notificata in pari data, con la quale sono stati respinti i reclami avverso le decisioni n. 33 e 34/TFN-SD 2020/2021, emesse il 6 novembre 2020 dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, che avevano dichiarato inammissibili i reclami delle suddette ricorrenti contro il C.U. FIGC n. 59/A del 7 agosto 2020, nella parte in cui è stato deliberato “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta delibera; HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

4) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 21/2021, presentato, in data 22 febbraio 2021, dal sig. Gavino Mura per la riforma della decisione resa dalla Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS), nell'ambito del procedimento n. 3/2020, e pubblicata sul sito federale in data 24 gennaio 2021, con la quale è stato rigettato il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale FITDS n. 9/2020 del 18-19 novembre 2020 e, per l'effetto, è stata confermata, a suo carico, la sanzione dell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute nell'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività nazionale e internazionale, per un periodo di mesi 8 (otto), e dell'ammenda di € 500,00, per la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e c), del RGD FITDS, anche in relazione all'art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI ed all'art 49, comma 6, dello Statuto FITDS (in vigore all'epoca, norma rimasta inalterata nello Statuto adottato nel 2019); NULLA PER LE SPESE;

 

5) con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2021, presentato, in data 10 marzo 2021, dal sig. Giulio Bensi nei confronti dei controinteressati sig. Lorenzo Vallarino e Procura Federale ACI-Sport avverso la sentenza rubricata al n. CS 9/20 - sent. n. CS 13/20, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport in data 27 novembre 2020, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note al ricorrente, a mezzo PEC, il successivo 23 febbraio 2021, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione n. 40, resa, in data 18 ottobre 2020, sul campo di gara, dal Collegio dei Commissari Sportivi dell'Autodromo Internazionale di Monza, consistente nell’applicazione, in capo al concorrente Giulio Bensi, al termine di Gara 2 del Campionato Renault Sport Clio Cup Italia 2020, della "sanzione di una penalità in tempo di 5'' da sommare al risultato di Gara 2", per violazione degli artt. 89 del Regolamento Sportivo Nazionale e 4.3 del Regolamento di Settore Velocità in Circuito, HA DISPOSTO GLI INCOMBENTI ISTRUTTORI DI CUI IN MOTIVAZIONE;

 

6) HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2021, presentato, in data 11 marzo 2021, dal sig. Marco Musoni contro la Procura Federale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FIPAV, pubblicata con C.U. n. 17 in data 11 febbraio 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione resa dal Tribunale Federale FIPAV, pubblicata con C.U. n. 91 in data 20 gennaio 2021, che aveva inflitto, in capo allo stesso sig. Marco Musoni, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di sei mesi; HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

7) HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2021, presentato, in data 26 marzo 2021, dal sig. Giorgio De Togni contro la Federazione Italiana Pallavolo e la Procura Federale della FIPAV per l’annullamento della decisione assunta dalla Corte Federale d’Appello della FIPAV, pubblicata con il C.U. n. 18 del 25 febbraio 2021, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dal sig. De Togni avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività federale per un mese, al medesimo comminata dal Tribunale Federale della FIPAV con la decisione di cui al C.U. n. 93 del 27 gennaio 2021; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €1200,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIPAV.