Michele Ardito ricorre contro FIGC per decisione CFA FIGC che ha confermato squalifica di 9 mesi

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Michele Ardito nei confronti della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata, limitatamente al dispositivo, con C.U. n. 94/CFA del 29 aprile 2021 e, con motivazioni, rese pubbliche con C.U. n. 104/CFA/2020-2021 Registro Decisioni CFA del 10 maggio 2021, con la quale, nel respingere il reclamo dell'odierno ricorrente avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC, adottata con C.U. n. 302 del 9 aprile 2021, è stata confermata la squalifica di nove mesi irrogata nei suoi confronti.

La vicenda trae origine dal deferimento Prot. 8725/ 279 pf 20 21 GC/LDF/ac del 3 febbraio 2021, spiccato dalla Procura federale a carico del ricorrente, sig. Michele Ardito, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS ed all’art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all’art. 94 quinquies, commi 2 e 9, delle NOIF, per aver sottoscritto, in data 18 agosto 2019, con la società Florentia San Gimignano, per la conduzione tecnica della prima squadra di Calcio Femminile della serie A, un accordo economico per i diritti d’immagine, mai depositato presso la Divisione Calcio Femminile.

Il ricorrente, sig. Michele Ardito, chiede al Collegio di Garanzia, riconosciuta la validità e fondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente, contrariis reiectis:

- in via principale, di riformare/annullare la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC impugnata, per tutte le ragioni esposte in narrativa;

- in via subordinata, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, CGS CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di riformare la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC impugnata, rideterminando e riducendo la sanzione della squalifica di nove mesi irrogata nei suoi confronti.