L'Associazione TSN UITS Palermo ricorre contro l'UITS e Guglielmo Canino

Collegio di Garanzia

il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte dell'Associazione Tiro a Segno - Sezione di Palermo contro l’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e contro Guglielmo Canino per la parziale riforma della decisione n. 03/2021, emessa, dal Tribunale Federale UITS, in data 14 giugno 2021, all’esito del procedimento R.G. T.F. 3/2021, in relazione ad ognuno dei capi e dei punti che hanno determinato, preliminarmente, il rigetto dell’eccezione di difetto di assistenza tecnica e la conseguente irregolare costituzione del suddetto Canino e, nel merito, l’annullamento, accertata la relativa illegittimità, del provvedimento di diniego della richiesta di rinnovo dell’iscrizione di Guglielmo Canino per l’anno 2021, adottato dalla Sezione TSN di Palermo, in data 15 marzo 2021.

La ricorrente, Associazione Italiana Tiro a Segno - Sezione di Palermo, chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via cautelare, ed inaudita altera parte, di disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado impugnata, nonché l’adozione di ogni misura idonea alla tutela delle ragioni  evidenziate  nel  ricorso; 

- in via preliminare, di ritenere e dichiarare l’incompetenza funzionale del Tribunale Federale UITS per le ragioni indicate nel ricorso e, per l’effetto, di dichiarare la nullità della sentenza oggi impugnata;

- in via preliminare, di ritenere e dichiarare che la Procura Federale avrebbe dovuto intervenire, e non astenersi dal farlo, per le ragioni indicate nel  ricorso;

- sempre in via preliminare, di dichiarare, per le ragioni indicate nel ricorso, l’irregolarità della costituzione del sig. Guglielmo  Canino e, per l’effetto, di dichiarare inammissibile, improponibile, irricevibile ed improcedibile il ricorso dallo stesso proposto, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’esame del merito; 

- nel merito, di dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui ha disposto un facere infungibile per la Sezione TSN di Palermo, per le motivazioni di cui al ricorso; 

- in subordine , di dichiarare corretto l’operato della Sezione TSN di Palermo e, in conseguenza, valido il provvedimento di diniego di iscrizione adottato nei confronti del sig. Paolo Buscaglia; 

  

- da ultimo, rilevato che Guglielmo Canino era stato espressamente messo al corrente dal Presidente e dal Consiglio Direttivo dell’illegittimità del suo modus operandi, ponendosi in manifesta e palese violazione delle norme del vigente Statuto, di applicare nei suoi confronti il disposto di cui all’art. 10 del Codice della Giustizia Sportiva UITS;

- di applicare, altresì, l’art. 10 Codice della Giustizia Sportiva anche nei confronti della UITS, atteso che il Tribunale non ha ritenuto inammissibile, improcedibile, improponibile o in qualsiasi altra maniera illegittimo il ricorso promosso, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;

- di segnalare, infine, ricorrendone i presupposti di legge, l’eventuale esistenza di rilievi sotto il profilo disciplinare al Procuratore Federale.