Prima Sezione, i provvedimenti relativi a 3 udienze. Inammissibile il ricorso dall'Atalanta Bergamasca Calcio contro la FIGC

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. Mario Sanino, ha assunto le seguenti determinazioni:

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2020, presentato, in data 8 aprile 2021, dall'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione n. 108/CSA/2020-2021 della Corte Sportiva di Appello della FIGC, che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla medesima società avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 194 del 23 febbraio 2021, con la quale è stata inflitta, a carico di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda pari ad € 15.000,00, in relazione alla gara del Campionato di calcio di Serie A Atalanta - Napoli del 21 febbraio 2021; NULLA PER LE SPESE;

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2021, presentato, in data 30 aprile 2021, da Michele Criscitiello nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'annullamento del provvedimento della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, assunto con il dispositivo di cui al C.U. n. 147 del 31 marzo 2021 e con le relative motivazioni di cui al C.U. n. 137 del 1° aprile 2021, che, nel respingere il ricorso del suddetto ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale FIGC-LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 116 del 3 marzo 2021, ha confermato, a carico del medesimo ricorrente, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività federale fino al 30 aprile 2022, per la violazione dell'art. 35 CGS FIGC; HA CONDANNATO, ALTRESI’, IL RICORRENTE ALLE SPESE DI GIUDIZIO, LIQUDATE IN EURO 5.000,00, OLTRE ACCESSORI, COMPENSANDOLE PER LA META’;

HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2021, presentato, in data 4 giugno 2021, da Michele Marconi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Procura Federale della FIGC per l'annullamento della decisione della CFA FIGC, di cui al C.U. n. 105/A dell'11 maggio 2021, notificata in pari data, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale FIGC contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 117/TFN dell'8 marzo 2021, che aveva respinto il deferimento dell'organo requirente, è stata irrogata, in capo al suddetto ricorrente, la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara, da scontarsi in gare ufficiali della FIGC, dal 6 maggio 2021 sino, quantomeno, al 15 settembre p.v., nonché di ogni atto e provvedimento annesso, connesso, collegato e conseguente; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO CON RINVIO LA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO DELLA FIGC, DELL’11 MAGGIO 2021 (C.U. N. 105/A), AFFINCHE’ LA STESSA, IN DIVERSA COMPOSIZIONE, DECIDA IN CONFORMITA’ AI PRINCIPI DI DIRITTO ENUNCIATI IN PARTE MOTIVA; SPESE AL DEFINITIVO.