Ricorso congiunto di Marco Lenci, Nino Salerno e Stefano Varvaro contro FITETREC-ANTE

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dai signori Marco Lenci, Nino Salerno e Stefano Varvaro (tutti tesserati per la FITETREC-ANTE) contro la Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC-ANTE (FITETREC-ANTE) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello n. 7/2021 del 27 luglio 2021, pubblicata il successivo 29 luglio,  con la quale, a conferma della decisione n. 6/21 del Tribunale Federale FITETREC-ANTE, pubblicata in data 31 maggio 2021, è stata irrogata, nei confronti del sig. Lenci, la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica e federale per 24 mesi, oltre all’ammenda pari ad € 1.000,00, per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, lettere a) e 2 b), del R.G., artt. 10 e 37, commi 6 e 7, dello Statuto e degli artt. 1, 2, 9, primo comma, e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con le aggravanti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), c), g), h) e i); nei confronti del sig. Salerno, in parziale riforma delle decisione di primo grado endofederale, la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica e federale per mesi 6 oltre all’ammenda pari ad € 300,00 di ammenda, per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, lettere a), del R.G., artt. 10 e 37 dello Statuto e degli artt. 1, 2, 9, primo comma, e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; nei confronti del sig. Varvaro, a conferma della decisione del Giudice di prime cure endofederale, la sospensione da qualsiasi attività agonistica e federale per mesi 18, oltre all'ammenda par ad € 800,00, per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, lettera a), del R.G., artt. 10, 18, 21, 24 e 37, dello Statuto e degli artt. 1, 2, 9, primo comma, e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. 

 

La vicenda trae origine dall'atto di deferimento spiccato dalla Procura Federale della FITETREC-ANTE per i fatti accaduti durante lo svolgimento delle elezioni del Comitato Regionale Sicilia effettuate, in data 11 dicembre 2020, ad Alcamo. 

 

I suddetti ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia, in via principale, la riforma integrale della sentenza impugnata, con il conseguente proscioglimento da tutte le contestazioni mosse a loro carico per i motivi richiamati nel presente ricorso ed in particolare: A) per l'erronea e strumentale ricostruzione dei fatti, come descritti nella sentenza impugnata; B) per l’intervenuta dichiarazione del Delegato Regionale Giuseppe Adamo in ordine alla posizione irregolare dei soggetti coinvolti quali denuncianti e testimoni nel Procedimento Disciplinare conclusosi con sentenza del Tribunale Federale del 29 maggio 2021, parzialmente confermata dalla Corte di Appello Federale con sentenza n. 7/2021 CAF del 28 luglio 2021. Con conseguente trasmissione degli atti alla Procura Federale competente per la valutazione di fatti e documenti improntati a falsità e/o manipolazione e con l’accertamento delle conseguenti responsabilità degli autori degli illeciti denunciati dal Delegato Regionale, sig. Giuseppe Adamo.