Stefano Lami ricorre contro la FICK

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Stefano Lami contro l'Ufficio della Procura Federale della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) e nei confronti della Federazione Italiana Canoa Kayak e della Procura Generale dello Sport presso il CONI avverso la decisione pubblicata in data 1° settembre 2021 dalla Corte Federale di Appello FICK - Procedimento n. 02/2021 (a seguito dei reclami ex art. 53 Reg. Giustizia FICK, promossi rispettivamente dalla Procura Federale FICK  e dal sig. Stefano Lami), che ha confermato integralmente la decisione n. 04/2021, emessa dal Tribunale Federale in data 28 giugno 2021 e pubblicata in data 2 luglio 2021, con la quale il suddetto ricorrente è stato condannato alla sospensione da qualsivoglia attività e/o funzione in ambito federale, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data della decisione, ex art. 5, lett. d), RGF, per la violazione dell’art. 7, ultima parte, RGF, con riferimento agli artt. 11 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

La vicenda trae origine dal deferimento con il quale la Procura Federale ha esercitato l’azione disciplinare nei confronti del Sig. Stefano Lami, per la violazione dell’art. 7, ultima parte RGF, in riferimento all’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Il ricorrente, Stefano Lami, chiede al Collegio di Garanzia, in riforma della decisione impugnata:

- in via principale, di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per carenza assoluta di motivazione, ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.;

- in via subordinata:

  1. a) di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in relazione alla tardiva contestazione ai sensi dell’ 12 Codice di Comportamento Sportivo CONI;
  2. b) di dichiarare prescritta l’azione disciplinare, ex art. 60, lett. d), RGF, in relazione alla contestazione ai sensi dell’ 12 Codice di Comportamento Sportivo CONI.