Udienze della Prima Sezione: emesse cinque determinazioni

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, ha assunto oggi, al termine della sessione di udienze, le seguenti determinazioni:

 

  • HA ACCOLTO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2020, presentato, in data 24 agosto 2020, dal sig. Marco Levato contro la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (PF FIGC) e nei confronti della FIGC e della Procura Generale dello Sport c/o il CONI per l'annullamento e/o la riforma della delibera della Corte Federale d'Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 095/CFA 2019/2020 del 24 luglio 2020, pubblicata con le motivazioni in pari data sul sito della FIGC, limitatamente alla parte in cui ha condannato il ricorrente alla pena di 5 anni di inibizione oltre ad un'ammenda pari ad € 25.000,00, per la violazione dell'art. 24 del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC; PER L’EFFETTO, HA RINVIATO ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO DELLA FIGC. NULLA PER LE SPESE.

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2020, presentato, in data 9 settembre 2020, dal dott. Andrea Montemurro nei confronti della Procura Federale della FIGC, nonché della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata, limitatamente al dispositivo, con C.U. n. 106/CFA - Sezioni Unite del 3 agosto 2020 e, completa di motivazioni, con C.U. n. 115/CFA - Sezioni Unite del 10 agosto 2020, la quale, nel respingere il reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione n. 158/TFN-SD del 6 luglio 2020 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC - che aveva irrogato, a carico del dott. Montemurro, la sanzione di 4 mesi di inibizione - ha incrementato la misura della predetta sanzione da 4 a 6 mesi, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.

  • CON RIFERIMENTO al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 88/2020, presentato, in data 20 ottobre 2020,dai sigg. Aldo Maltese e Rita Bernardini contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione n. 018/2020-2021 della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, del 21 settembre 2020, sul reclamo n. 160/2019-2020, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della LND, pubblicata con C.U. n. 6 del 10 luglio 2020, che aveva prosciolto i suddetti ricorrenti, è stato accolto il reclamo della Procura Federale Interregionale ed è stata irrogata, a carico dei sigg. Aldo Maltese e Rita Bernardini, la sanzione dell'inibizione per cinque mesi ciascuno e, a carico delle società A.S.D. SVS Roma e A.S.D. Accademy SVS Roma, l'ammenda di € 500,00 ciascuna, HA RIMESSO, AI SENSI DELL’ART. 56 CGS, LA QUESTIONE DI CUI IN MOTIVAZIONE ALLE SEZIONI UNITE.

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 89/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, dal sig. Vincenzo De Santis contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione n. 019/CFA, resa in data 21 settembre 2020 dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello della FIGC, con la quale, in reiezione del reclamo n. 6 interposto dal ricorrente, sono state confermate, a carico del medesimo, le sanzioni dell'inibizione per 4 anni e dell'ammenda di € 50.000,00, per la violazione, in concorso con altri tesserati, dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS FIGC vigente all'epoca dei fatti, trasfuso nell'art. 30, commi 1, 2 e 5, CGS FIGC attualmente in vigore; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2021, presentato, in data 9 febbraio 2021, dal sig. Maurizio Giuseppe Fossati contro la Procura Federale della FIGC, la Corte Federale di Appello della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché nei confronti di Giulia Zecchino, Serena Accoliti, Elisa Ceppari, Ilaria Marenco, Anna Perna, Tessa Rigolino e Maria Speranza Levis, avverso la decisione n. 072/CFA, emessa dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC in data 18 gennaio 2021 e notificata in pari data, nonché avverso il dispositivo emesso in data 7 gennaio 2021, con cui, nei procedimenti riuniti nn. 061 – 062/CFA, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il settore tecnico della FIGC, emessa con C.U. n. 183 pubblicato in data 4 dicembre 2020 (con la quale all'odierno ricorrente era stata inflitta la sanzione della squalifica fino al 31 agosto 2021), è stata rideterminata la medesima sanzione inflitta al sig. Maurizio Giuseppe Fossati fino al 31 dicembre 2023; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN €5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE Di CIASCUNA PARTE RESISTENTE.