Francesco Giuseppe Bruno ricorre contro FIGC per inibizione decisa da CFA FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Francesco Giuseppe Bruno (all’epoca dei fatti, Presidente Onorario della ASD Rotonda Calcio) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti - FIGC (LND-FIGC) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della CFA FIGC, di cui al C.U. n. 16 del 23 settembre 2021, che ha respinto il reclamo presentato, tra gli altri, dal suddetto ricorrente e, per l'effetto, ha confermato la sanzione della inibizione per 4 anni e 2 mesi, irrogata, a carico del sig. Bruno, dal TFN FIGC, con decisione di cui al C.U. n. 15 del 13 settembre u.s. - anch'essa impugnata con il presente ricorso -, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS FIGC in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, co.1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva).

La vicenda trae origine dalle contestazioni mosse dalla Procura Federale della FIGC a carico del sig. Bruno e di altri soggetti deferiti, per avere il Bruno, in proprio, in qualità di Presidente Onorario della ASD Rotonda Calcio, con poteri di firma e rappresentanza, nonché, in concorso con altri soggetti deferiti, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato della gara Troina - Rotonda, disputata il 3 aprile 2019, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, Gir. I, stagione sportiva 2018-2019, in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della ASD Rotonda Calcio ed allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica.

Il ricorrente, sig. Bruno, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:

in via principale: di accertare l'illegittimità e/o la nullità della decisione impugnata e, per l'effetto, di annullare il provvedimento sanzionatorio irrogato a suo carico;

in via gradata: di disporre il rinvio all'organo di giustizia sportiva federale competente, che vorrà, secondo l'invocato principio di diritto per come a dichiararsi ed in accoglimento delle censure mosse dal Collegio adito, riformare in suo favore, previa valutazione delle doglianze nel merito esposte, il provvedimento impugnato.