Ivan Robilotta ricorre contro AIA e FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Ivan Robilotta contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti di Massimiliano Irrati e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione n. 0027/CFA 2021/2022 della Corte Federale d'Appello della FIGC del 22 ottobre 2021, notificata all'odierno istante in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dallo stesso ricorrente avverso la pronuncia n. 0026/TFN-SD 2021/2022 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - dell'8 settembre 2021, a sua volta reiettiva del ricorso prodotto dal medesimo contro la delibera del Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri, assunta nella riunione del 1° luglio 2021, pubblicata lo stesso giorno, con C.U. n. 1 s.s. 2021/2022, recante "Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2021/2022", e trasmessa in via telematica all'interessato, a mente dell'art. 6, comma 18, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'AIA (N.F.O.T.), in data 13 luglio 2021, con cui Ivan Robilotta è stato dismesso dai ruoli della C.A.N. - Commissione Arbitri Nazionale, in base all'art. 22, comma 3, delle N.F.O.T., per "motivate valutazioni tecniche"; nonché per l’impugnazione di qualsiasi atto ad essa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito), stante la palese ed insuperabile violazione degli artt. 25, comma 3, 30, comma 4, e 32, comma 6, Regolamento AIA, degli artt. 6, comma 1, e 11, comma 1, N.F.O.T., nonché dell'art. 4, comma 6, Norma di Disciplina AIA.

Il ricorrente, Ivan Robilotta, chiede al Collegio di Garanzia:

- di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione impugnata e di disporne, per l’effetto, l'integrale annullamento, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

- di annullare e/o riformare, altresì, qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito) alla gravata pronuncia e, precipuamente, la citata delibera del Comitato Nazionale dell'AIA afferente alla sua dismissione dai ruoli tecnici della C.A.N., nonché la relativa comunicazione dell'AIA del 13 luglio 2021, effettuata attraverso la piattaforma "Sinfonia4You".