Collegio di Garanzia: Ricorso della U.S.D. Colligiana contro FIGC/LND e Comitato Regionale Toscana LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla U.S.D. Colligiana contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la F.C. Ponsacco 1920 SSD ARL e nei confronti del Comitato Regionale Toscana FIGC-LND e della Lega Nazionale Dilettanti (LND) per l'annullamento della decisione dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 36 del 25 novembre 2021, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale c/o il medesimo Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 32 del 4 novembre 2021, che aveva convalidato il risultato della gara Ponsacco-Colligiana del 3 ottobre 2021, terminata con il risultato di 1-0 per la squadra ospitante.

 

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della suddetta gara Ponsacco-Colligiana, disputata in data 3 ottobre 2021 e valevole per la prima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, alla quale ha partecipato, per la squadra ospitante, il calciatore Lici Alexander.

 

La Società ricorrente, U.S.D. Colligiana, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, previa riforma della decisione impugnata:

- in tesi, di annullare la decisione impugnata senza rinvio, applicando, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lettera a), del C.G.S., la sanzione della perdita della gara del 3 ottobre 2021, valevole per la prima giornata del campionato di Eccellenza Toscana Girone B, con il risultato di 0-3, a carico della F.C. Ponsacco 1920 SSD ARL, per avere utilizzato il calciatore Lici Alexander in posizione irregolare ed assegnando, per l’effetto, tre punti in classifica in favore della ricorrente;

 

-  in ipotesi, di annullare la decisione impugnata con rinvio degli atti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana per la rinnovazione del procedimento di appello, ordinando alla suddetta Corte Territoriale, in diversa composizione, di applicare il principio di diritto dichiarato dal Collegio.