Mario Mariani ricorre contro Procura Federale della FIG per squalifica temporanea decisa da CSA FIG

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Mario Mariani (tesserato presso la Federazione Italiana Golf) contro la Procura Federale della Federazione Italiana Golf per la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIG resa in data 24 gennaio 2022, comunicata via PEC in data 25 gennaio 2022 e pubblicata in pari data sul sito della FIG, all'esito del procedimento disciplinare P.D. n. 35S-2021 - C.S.A. n. 1/2022, a carico dell'odierno ricorrente, con la quale, nel respingere il reclamo dello stesso avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale Territoriale per l'Emilia Romagna - Marche, resa in data 8 dicembre 2021 e comunicata via PEC in data 10 dicembre 2021, è stata confermata, a suo carico, la squalifica temporanea, per violazione dell'art. 17, primo comma, lett. c) e d), Reg. Giust., consistente nella perdita del diritto a partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG, per un periodo di quattordici mesi; nonché, per quanto occorer possa, della suddetta decisione dal Giudice Sportivo Territoriale per l'Emilia Romagna - Marche della FIG, resa in data 8 dicembre 2021.

La vicenda trae origine dal procedimento disciplinare avviato, nei confronti del suddetto ricorrente, in seguito ai fatti occorsi in occasione della gara Rotary Road to Valencia by Adesso Sole, svoltasi in data 12 giugno 2021 presso il Golf Salsomaggiore Terme.

Il ricorrente, sig. Mario Mariani, chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

  1. in integrale riforma delle decisioni impugnate, ritenutane l'erroneità per le ragioni di fatto e di diritto:

- in via preliminare: a) di accertare e dichiarare la nullità del procedimento con cui si è addivenuti alla sua squalifica in occasione della gara Rotary Road to Valencia by Adesso Sole, svoltasi in data 12 giugno 2021 presso il Golf Salsomaggiore Terme e, conseguentemente, anche in via derivata, dell'introduzione del procedimento disciplinare n. 35S-2021 promosso nei suoi confronti e/o del predetto procedimento disciplinare n. 35S-2021 e/o comunque, in ogni caso, della decisione resa in data 8 dicembre 2021 dal Giudice Sportivo Territoriale per l'Emilia Romagna - Marche della FIG, per le ragioni di fatto e di diritto di cui si è detto in narrativa; b) di accertare e dichiarare la nullità del procedimento disciplinare n. 35S-2021 promosso nei suoi confronti e/o del capo di incolpazione e/o comunque, in ogni caso, della decisione resa in data 8 dicembre 2021 dal Giudice Sportivo Territoriale per l'Emilia Romagna - Marche della FIG, per le ragioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa;

- in via principale, nel merito, di accertare e dichiarare l'insussistenza degli addebiti contestatigli e, per l'effetto, di disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare n. 35S-2021 promosso a suo carico, per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa;

- in via subordinata, nel merito (e salvo gravame), nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata e dichiarata la sussistenza di uno ovvero di entrambi gli addebiti contestatigli nel caso di specie, ritenuta in ogni caso l'unicità dell'illecito, di condannarlo, per le ragioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa: (i) alla sanzione dell'ammonizione, (ii) ovvero, in via ancora più subordinata, alla sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita per un periodo di giorni 30 del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG, come previsto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia della FIG, (iii) ovvero, in via ancor più subordinata, alla sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita per un periodo di mesi 12 del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG, come previsto dall'art. 17 del Regolamento di Giustizia della FIG, (iv) ovvero, in via ancor più subordinata, ad una sanzione comunque inferiore a quella statuita con la decisione resa in data 8 dicembre 2021 dal Giudice Sportivo Territoriale per l'Emilia Romagna - Marche della FIG, con la concessione, in ogni caso, nelle ipotesi sub (ii), (iii) e (iv), delle circostanze attenuanti generiche e, pertanto, con la conseguente riduzione della sanzione effettivamente irrogata per un periodo pari ad un terzo del minimo edittale della stessa;

2) in subordine, in integrale riforma delle decisioni impugnate, ritenutane l'erroneità per le ragioni di fatto e di diritto di cui si è detto nel ricorso, di rinviare la controversia alla Corte di Appello Sportiva della FIG, enunciando i principi di diritto a cui quest'ultima, in diversa composizione, dovrà uniformarsi.