Venezia F.C. ricorre contro FIGC e Salernitana per decisione CSA FIGC che ha confermato sentenza I grado

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Venezia F.C. s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti della U.S. Salernitana 1919 s.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A, per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, adottata con C.U. n. 213/CSA del 18 marzo 2022, confermativa della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Seria A, adottata con C.U. n. 184 del 19 febbraio 2022, con la quale il giudice di primo grado aveva deliberato di non applicare alla U.S. Salernitana 1919 s.r.l. le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Salernitana – Venezia in programma il 6 gennaio u.s., rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara.

La ricorrente, Venezia FC s.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:

- in via cautelare: di sospendere il C.U. della Lega di Serie A n. 229 del 30 marzo 2022, nella parte in cui la gara Salernitana-Venezia, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, è stata programmata per il 27 aprile 2022, disponendone la fissazione soltanto all'esito del presente giudizio e, nel caso, del giudizio di rinvio;

- in via principale: di annullare la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, adottata con C.U. n. 213/CSA del 18 marzo '22, confermativa della decisione del GSN c/o la Lega di serie A, adottata con C.U. n. 184 del 19 febbraio u.s., e, per l'effetto, rilevata l'insussistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF, di disporre, a carico della US Salernitana 1919 s.r.l., la sanzione della perdita della gara Salernitana-Venezia del 6 gennaio 2022 con il risultato di 3-0, anche congiuntamente ad eventuali altre sanzioni disciplinari previste dal CGS FIGC;

- in via subordinata: di annullare la decisione della CSA FIGC, adottata con C.U. n. 213/CSA del 18 marzo 2022, confermativa della decisione del GSN della Lega di Serie A, adottata con C.U. n. 184 del 19 febbraio u.s., rimettendo la fattispecie alla CSA affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito.